Nullità del brevetto e principio di unità inventiva
Il principio di unità inventiva del brevetto di cui all’art. 161, comma 1 c.p.i. si caratterizza per una ratio eminentemente fiscale, pertanto la sua violazione [ LEGGI TUTTO ]
Interesse ad agire per l’accertamento della nullità di un brevetto
L’esperimento della domanda di nullità di una privativa industriale mira ad elminare un titolo ostativo al libero esercizio dell’attività di impresa e, laddove esso sia effettivamente nullo, [ LEGGI TUTTO ]
Limitazione del brevetto
La facoltà attribuita al titolare del brevetto dall’art. 79, comma 3, c.p.i. non è espressione del generale principio secondo cui è sempre ammessa la rinuncia delle domande già formulata, in quanto non semplifica l’attività istruttoria, bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando [ LEGGI TUTTO ]
Nullità di brevetti in ambito farmaceutico e connessione tra cause
Ove venga dichiarata la nullità del brevetto ed in altra sede ritenuta la contraffazione, considerata l’efficacia “ultra litem” della sentenza che dichiara in via diretta la nullità del brevetto (la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata) ciò può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce [ LEGGI TUTTO ]
Questioni varie in materia di brevetti del settore della meccanica
Il giudizio nazionale di nullità di una frazione di privativa brevettuale europea deve avvenire con riferimento alle norme convenzionali che trovano applicazione nel procedimento di rilascio e di opposizione avanti all’EPO, in tal senso [ LEGGI TUTTO ]
Conversione del brevetto in modello di utilità e effetti di tale trasformazione sulla domanda di accertamento della contraffazione
L’art. 58, comma 4, c.p.i. attribuisce alla trasformazione un effetto retroattivo, nel senso che la domanda di brevetto nazionale si considera come depositata in Italia nella stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo.
[Nel caso di specie ricorre una situazione del tutto peculiare, in quanto è stata conservata la validità come modello di utilità nazionale del brevetto che, a sua volta, si basava sugli insegnamenti di un precedente modello di utilità italiano. La fattispecie sembra porsi ai confini della ipotesi della doppia brevettazione, anche se il raffronto tra i due titoli italiani in esame non consente di concludere in modo certo ed automatico per l’identità del trovato.]