La registrazione in mala fede del marchio utilizzato per fini commerciali da un’azienda agricola
Secondo l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell’art. 25, lettera b), c.p.i.
L’onere probatorio in questione può ritenersi integrato a fronte della violazione di una legittima aspettativa altrui alla registrazione di quel segno non tutelata da diverse espresse disposizioni, in particolare allorché: a) la registrazione venga effettuata nella consapevolezza del fatto che altri, avendo il merito del valore del segno (ad es. per averlo concepito), fossero in procinto di registrarlo, rilevando al riguardo, sotto il profilo probatorio, i rapporti privilegiati tra il registrante (ad es. lavoratore subordinato o agente) e il danneggiato, qualora il primo abbia approfittato delle conoscenze così acquisite; b) si tratti di segno oggetto di preuso non puramente locale da parte di terzi, la cui notorietà sia in fieri; c) la registrazione venga effettuata al solo scopo di impedire che un terzo entri nel mercato.
La tutela accordata al titolare della ditta
Ai sensi dell’art. 2564 c.c. – norma, posta a tutela del diritto dell’imprenditore al proprio segno distintivo costituito dalla ditta ed a proteggerlo dal pericolo di confusione, per effetto dell’uso, da parte di un altro imprenditore, di una ditta uguale o simile -, il titolare della ditta, che per primo, se si tratta di società commerciale, ha iscritto la ditta nel registro delle imprese, in presenza dell’uso da parte di impresa concorrente di un segno distintivo uguale o simile e laddove vi sia una confondibilità potenziale presso il pubblico, data dalla sovrapposizione dell’oggetto delle imprese concorrenti e del luogo di svolgimento dell’attività, ha diritto di pretendere che l’impresa concorrente integri o modifichi la ditta con indicazioni atte a differenziarla dalla propria.
La suddetta disposizione è poi richiamata, per i nomi sociali, dall’art. 2567 c.c. e, per le insegne, dall’art. 2568 c.c..
La tutela accordata al titolare della ditta dall’art. 2564 c.c., nel caso che altri faccia uso di ditta uguale o simile e ciò possa creare confusione per l’oggetto delle rispettive attività ed il luogo in cui sono esercitate, viene a concorrere con la tutela contro atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 n. 1 c.c., .qualora, oltre alla suddetta confondibilità, sufficiente per l’applicazione del citato art.2564 c.c., si verifichi anche una situazione idonea ad arrecare pregiudizio, ad incidere cioè negativamente sul profitto che l’imprenditore tende ad ottenere attraverso l’esercizio dell’impresa.
Tale ultimo requisito, peraltro, non richiede un danno già prodottosi, in relazione ad un’attività concorrenziale in atto, e deve essere ravvisato anche in relazione ad una concorrenza potenziale, alla stregua di una estensione od espansione in futuro dell’attività imprenditoriale, che si presenti in termini non di mera possibilità, ma di rilevante probabilità (cfr. Cass. 1/3/1986 n. 1310).
L’interesse tutelato, nell’ ipotesi di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c., che pone il divieto specifico di atti confusori inerenti i nomi e segni distintivi o i prodotti, è quello dell’imprenditore all’ identità commerciale, oltre al correlativo interesse dei consumatori contro gli sviamenti dagli stessi atti determinati, dovendosi invece ritenere estraneo alle finalità della norma l’interesse all’ esclusività dell’adozione di forme non distintive o aventi carattere funzionale. E’, infatti, meritevole di tutela, sotto il profilo della concorrenza sleale, anche l’aspetto caratteristico esteriore (il profilo, i colori caratteristici, la sagoma degli edifici) dell’organizzazione aziendale, avente valore distintivo dell’organizzazione in sé, in quanto comunemente proprio i colori, i simboli, i connotati esteriori del complesso aziendale, nella loro impressione di insieme, presenti costantemente in una data organizzazione e non rispondenti ad esigenze funzionali, esercitano una funzione di richiamo a distanza del consumatore, il quale, quando rinviene uno o più di detti elementi, si attende di rinvenire gli altri o di trovarsi di fronte ad una sede di una data azienda ed è indotto a presumere che il prodotto ivi commercializzato provenga da quella certa impresa. Sotto questo profilo particolarmente rilevante è l’insegna, quale segno distintivo del locale dove si svolge l’attività imprenditoriale.
Non può essere dichiarato nullo per malafede il marchio registrato diverso da quello che l’attore avrebbe avuto interesse a registrare
Non si configura l’ipotesi di nullità del marchio per malafede nel caso in cui il marcho registrato sia diverso (seppure assunto come confondibile) rispetto al marchio che la società, attrice per l’accertamento della malafede, avrebbe avuto interesse a registrare. [ LEGGI TUTTO ]
Cognome e diritto all’uso di marchi e ditta
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità di un marchio, quando il titolare dello stesso dia atto e documenti di non avere presentato presso l’UIBM la domanda di rinnovo della registrazione con la conseguenza che la privativa abbia cessato di produrre ogni effetto a far data dalla [ LEGGI TUTTO ]
Nullità del marchio per registrazione in mala fede, contraffazione e risarcimento del danno
Nullità del marchio per registrazione in mala fede
La norma sulla registrazione in mala fede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si siano ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, [ LEGGI TUTTO ]
I celebri marchi “Azzurra”
Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e pertanto idonea ex art.36 c.p.c. a derogare alle regole ordinarie di competenza, quando la domanda di parte convenuta abbia ad oggetto marchi ulteriori rispetto a quelli azionati dall’attrice, che [ LEGGI TUTTO ]
Tutela del marchio rinomato e registrazione in mala fede
Il monopolio conferito dai marchi, pur rinomati, costituiti da una figura comunemente legata al prodotto non può estendersi ad ogni altra possibile configurazione grafica della stessa figura, che per la genericità di riferimento indiretto al prodotto potrebbe anche [ LEGGI TUTTO ]
Nullità del marchio per mala fede della domanda
È nullo per mala fede il marchio la cui domanda sia stata presentata da un socio di s.n.c. che sia a conoscenza del previo e duraturo utilizzo del medesimo marchio da parte della società e che, anche dopo l’uscita dalla società – di poco successiva alla domanda stessa –, non utilizzi detto marchio.