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15 Maggio 2017

Nullità della delibera con cui si dispone la ricapitalizzazione “forzata” della società in caso di perdite del capitale

I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell’atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che – in caso di perdite [ LEGGI TUTTO ]

4 Aprile 2017

Impossibilità giuridica della delibera assembleare che pone a carico dei soci la copertura delle perdite

L’assemblea dei soci non ha alcun potere di imporre ai soci il ripianamento dell’esposizione debitoria della società, potendo esclusivamente deliberare una riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento. Detto potere [ LEGGI TUTTO ]

29 Marzo 2017

La mancata approvazione da parte dell’assemblea speciale della delibera adottata dall’assemblea ordinaria costituisce causa di annullabilità e non di inefficacia relativa

L’attuale disciplina codicistica discende dalla riforma prevista dal D.lgs. 6 del 2003, che ha mirato a ricondurre tutti i possibili vizi delle delibere assembleari nelle categorie della nullità e della annullabilità, eliminando la precedente categoria di invalidità atipica come l’inesistenza. Pertanto le delibere dell’assemblea ordinaria cui non abbia fatto seguito l’approvazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio non possono che essere annullabili in quanto le fattispecie previste dal codice sono unicamente la nullità e l’annullabilità. Non può essere condivisa l’applicazione della categoria dell’inefficacia alla fattispecie in esame perché la funzione dell’assemblea consiste nel regolare la vita della società e quella delle decadenze consiste nel dare ad essa stabilità. La previsione di un tertium genus si porrebbe in contrasto con il sistema delle cause di invalidità disegnato dal codice e verrebbe a minare il sistema delle decadenze ivi previste.

20 Marzo 2017

Impugnazione, da parte del sindaco revocato, della delibera di sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico

Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c. va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall’art. 2379 c.c.  per le s.p.a., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando [ LEGGI TUTTO ]

7 Febbraio 2017

Impugnativa di delibera assembleare di s.r.l. per mancato rispetto del termine di convocazione

Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogniqualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto [ LEGGI TUTTO ]

15 Dicembre 2016

Nullità della decisione assembleare in assenza assoluta di informazioni: onere della prova in capo al socio nel caso di società contumace

L’accoglimento della domanda di invalidità della delibera per carenza assoluta di informazione, ai sensi dell’art. 2479-ter co. 3 c.c.,  formulata dal socio non ritualmente convocato presuppone l’accertamento, da un lato, dell’omessa convocazione imputabile alla società, e, dall’altro [ LEGGI TUTTO ]

22 Settembre 2016

Sospensione delle delibere assembleari self-executing; potere dei soci di s.r.l. di convocazione dell’assemblea

In tema di sospensione degli effetti delle delibere assembleari self-executing di una società a responsabilità limitata, il termine «esecuzione» deve essere inteso come «efficacia» e, più precisamente, come idoneità dell’atto alla produzione di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli attinenti alla sua esecuzione. Il concetto di esecuzione può, quindi, essere semplicemente inteso quale momento puramente attuativo degli effetti di un atto deliberativo. In questa prospettiva, possono pertanto essere sospese quelle deliberazioni assembleari che manifestino una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, bensì di diretta incidenza sul funzionamento degli organi della società. Di conseguenza, è sospendibile una delibera assembleare di nomina degli amministratori di una società, in quanto destinata a produrre i suoi effetti giuridici per l’intero periodo di gestione della società da parte degli amministratori con essa designati, considerando tutte le operazioni, vincolanti per la società stessa, che potranno essere decise ed attuate dai medesimi soggetti eletti. La sospensione evita, infatti, che i nuovi soggetti nominati possano gestire la società nelle more dell’accertamento dei vizi che afferiscono all’atto di nomina (di cui sia stata richiesta la sospensione). [Nella specie, dinanzi all’eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità di una domanda di sospensione di una delibera di revoca e di nomina dell’organo amministrativo di una s.r.l., il Tribunale di Roma ha colto l’occasione per pronunciarsi sulla questione, tutt’oggi dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, inerente alla possibilità di sospendere l’esecuzione delle delibere assembleari self-executing, condividendo l’orientamento giurisprudenziale del Trib. Roma, 30 aprile 2015].

É da escludere la possibilità di ricorrere all’applicazione, in via analogica, dell’art. 2367 c.c. in tema di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata. Infatti, la disciplina della convocazione dell’assemblea non presenta alcuna lacuna normativa da colmare attraverso il ricorso al procedimento analogico e, dunque, attraverso l’applicazione dell’art. 2367 c.c., in quanto il legislatore ha inteso, sul punto, predisporre una disciplina autonoma ed autosufficiente, costruita sulla base del principio della centralità del socio e della partecipazione di questi ai processi decisionali in una s.r.l. Di conseguenza, l’apparente lacuna contenuta nell’art. 2479 bis c.c. – la cui norma prevede le modalità di convocazione dell’assemblea, ma non i soggetti legittimati ad attivare il procedimento che conduce alla riunione assembleare – deve essere colmata attraverso una autointegrazione delle norme che disciplinano questa fase del procedimento assembleare all’interno della società a responsabilità limitata. E tale autointegrazione passa attraverso la valorizzazione del ruolo centrale assunto dai soci all’interno di tale tipo societario a seguito della riforma del diritto societario, valorizzazione che si evidenzia tanto dalla possibilità, prevista ex art. 2479 c.c., in favore dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci taluni argomenti, quanto dai penetranti poteri di controllo di cui godono i soci in questo modello societario. Dunque, sulla scorta di tale ricostruzione, il potere di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l. può essere attribuito al socio titolare di un terzo del capitale sociale.

Peraltro, in risposta al quesito se l’autonomia statutaria di una s.r.l. possa escludere in radice la legittimità dei soci e concentrare il potere di convocazione dell’assemblea nelle mani dei soli amministratori per accentuare il profilo capitalistico della società, il potere dei soci qualificati di convocare l’assemblea deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui lo statuto ne demandi la convocazione al solo organo gestorio, ciò in forza della disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, la quale costituisce regola di garanzia inderogabile. [Nel caso di specie, l’amministratore unico della società Alfa agiva in giudizio contro la società Beta al fine di far dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera assunta all’esito della sua assemblea dei soci. Inoltre, considerato che lo statuto sociale della società Beta espressamente riservava agli amministratori il potere di convocare l’assemblea, l’attore evidenziava come questa fosse stata illegittimamente convocata da parte della società Beta in quanto socia della società Alfa e titolare del 50% del suo capitale sociale. Sulla base dei principi sopra delineati, il Tribunale di Roma rilevava, tuttavia, l’assenza di ogni vizio inerente alla convocazione dell’assemblea della società, condividendo così un orientamento oramai consolidato in materia, che trova cristallizzazione in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sez. I, 25 maggio 2016, n. 10821) nonché in diverse pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 20 novembre 2014; Trib. Milano 7 maggio 2012; Trib. Novara, 21 aprile 2009; v. anche Trib. Milano, 10 novembre 2014; Trib. Milano 11 novembre 2013)].