Nullità della notifica eseguita a soggetti diversi da quelli dovuti
La notificazione del decreto ingiuntivo può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. In tema di notifica, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora, devono essere inseriti nell’atto da notificare e non nel plico. La notifica può, pertanto, essere seguita nelle mani della persona fisica che rappresenta la società, ma solo qualora sia indicata nell’atto da notificare e non altrove.
La notifica eseguita in luogo a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità.
Nullità della notifica dell’atto di citazione e interruzione della prescrizione dell’azione
L’azione ex art. 146 l. fall. riassume tanto l’azione contrattuale ex art. 2393 c.c. che l’azione extracontrattuale ex art. 2394 c.c. Ai sensi delle citate disposizioni, nonché dell’art. 2395 c.c., il termine entro cui esperire l’azione di responsabilità è sempre di cinque anni, nel primo caso a decorrere dalla cessazione dell’amministratore dalla carica gestoria, nel secondo a decorrere dalla conoscibilità in capo ai creditori del pregiudizio recato dagli amministratori al patrimonio sociale.
La prescrizione è istituto del diritto sostanziale, ragion per cui solo un atto validamente partecipato al destinatario può produrre effetti sostanziali nella realtà giuridica e solo ed esclusivamente dal momento in cui tale atto è compiuto. Con riferimento all’idoneità dell’atto di citazione, la cui notificazione è nulla, a costituire elemento di interruzione del corso della prescrizione ex art. 2943, co. 1, c.c., poichè l’atto di citazione è un atto recettizio, per l’imputazione degli effetti a favore del mittente vale il principio della presunzione legale di conoscenza che si ottiene con l’invio dell’atto valido nei suoi presupposti formali.
La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione nella sfera giuridica del destinatario dell’atto di notifica nullo non consentirà a questo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo.