Il corretto adempimento dei debiti tributari e previdenziali costituisce un dovere per l’amministratore di una società di capitali
Il corretto adempimento dei debiti tributari e previdenziali costituisce un dovere per l’amministratore di una società di capitali. In tale contesto, il danno derivante dal mancato adempimento non può essere parametrato all’entità dell’imposta o del contributo omesso, in quanto la società è tenuta comunque a sopportarne il costo. Il danno deve piuttosto essere commisurato all’entità delle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e agli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, poiché tali esborsi sarebbero stati evitabili qualora gli amministratori, utilizzando l’ordinaria diligenza, avessero provveduto ad adempiere ai propri obblighi in modo regolare. La responsabilità degli amministratori, peraltro, è ravvisabile solo in presenza di una loro condotta colpevole, ciò presupponendo che questi – pur potendo provvedere al pagamento evitando il lievitare del debito – non lo avrebbero fatto senza giustificato motivo.
Sulla responsabilità degli amministratori di s.r.l.
L’amministratore di diritto non può invocare una esenzione da responsabilità per essere stato tenuto all’oscuro della gestione societaria e per aver assunto la funzione di amministratore esclusivamente per finalità extra-sociali. Gravano infatti sull’amministratore obblighi di corretta gestione societaria, di conservazione del patrimonio sociale, di tutela degli interessi dei creditori. Indipendentemente dai motivi sottesi alla assunzione della carica, l’amministratore della società assume la titolarità dei doveri e degli obblighi previsti dalla legge (art. 2392 c.c., 2476 c.c., 2485 c.c.), dovendo vigilare sulla corretta gestione societaria e adottare le misure necessarie a contenere il dissesto societario e la perdita del capitale sociale.
Questioni in materia di invalidità della delibera di approvazione del bilancio
Non può applicarsi l’art. 2434bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato.
La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione [ LEGGI TUTTO ]
Obblighi degli amministratori e azioni di responsabilità ex artt. 2394 c.c. e 146 l.fall.
L’azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e presuppone l’assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell’amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.
Seppure la sola azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica, rimanendo la prescrizione sospesa finché questi ricopre il suo ufficio, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., nel caso di esercizio cumulativo di detta azione con quella prevista dall’art. 2394 c.c., il curatore può beneficiare del più ampio termine prescrizionale consentitogli da quest’ultima azione, atteso il carattere di unitarietà ed inscindibilità della domanda proposta.
L’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi del secondo comma dell’articolo citato, non al tempo dei fatti costituenti violazione degli obblighi incombenti ad amministratori e liquidatori, bensì nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto. Da ciò deriva che la prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, co. 2, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, al fine di costituire il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, l’insufficienza in argomento – intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell’impresa o insufficienza dell’attivo sociale a soddisfare i debiti della società – deve presentarsi come oggettivamente conoscibile dai relativi creditori.
La diligenza richiesta agli amministratori è espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Nel caso degli amministratori di società, come in tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume, ancor più che altrove, i caratteri del dovere di protezione dell’altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell’interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell’amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie. L’attività degli amministratori, traducendosi nella gestione di un’impresa commerciale cui è connaturato il carattere professionale dell’esercizio di un’attività economica organizzata (art. 2082 c.c.), assume dunque i colori della professionalità che naturalmente si riverberano anche sul parametro della diligenza. Ciò implica anche la centralità che nell’operato dell’amministratore assume il profilo della fedeltà all’interesse della società da lui amministrata. È suo dovere primario di perseguire tale interesse, sicché ogni sua azione od omissione che sia invece diretta a realizzare un interesse diverso, ed in contrasto con quello, si configura immancabilmente come violazione del dovere di fedeltà immanente alla carica. In altre parole, l’amministratore ha solo il dovere di gestire l’impresa sociale e, più in generale, di agire con la dovuta diligenza: non ha, al contrario, l’obbligo di amministrare la società con successo economico.
La irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una violazione agli obblighi gravanti sull’amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Non può ricollegarsi alla non corretta tenuta della contabilità sociale un danno parametrato alla intera differenza tra attivo e passivo fallimentare (criterio c.d. del deficit fallimentare).
Le critiche sul social network giustificano l’esclusione del socio consigliere di amministrazione
Il documento di sintesi del bilancio, depositato presso la sede sociale e non ancora approvato, contiene dati parziali e non definitivi, non confermati dall’organo competente a ciò preposto. Deve essere di conseguenza censurata [ LEGGI TUTTO ]
Azione sociale di responsabilità esercitata dal socio; ammissibilità e valutazione delle prove raccolte in un diverso giudizio. Il direttore generale: compiti e rapporti con l’amministratore.
La norme di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. attribuiscono la legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità oltre che al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società), ad un soggetto (il socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione incombenti sull’amministratore, configurandosi, dunque, una fattispecie tipica di legittimazione straordinaria e, in particolare, di sostituzione processuale. Il socio che agisce ha l’onere della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempient [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per danno diretto al creditore indotto a fare credito alla società in ragione di irregolarità contabili
L’azione ex art. 2476, comma 6°, c.c. è fondata sul medesimo titolo di responsabilità (extracontrattuale) disciplinato, per la s.p.a., dall’art. 2395 c.c. e presuppone, pertanto, il verificarsi di un pregiudizio immediato e diretto nel patrimonio del terzo.
Ripartizione degli oneri assertivi e probatori in tema di responsabilità dell’amministratore per violazione dei doveri di corretta gestione del patrimonio sociale
In tema di violazione dei doveri di corretta gestione del patrimonio sociale da parte dell’amministratore, la società che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare l’uscita dalle proprie casse di somme prelevate dall’amministratore o [ LEGGI TUTTO ]
Potere-dovere di informazione dell’amministratore non delegato in cda
I flussi informativi all’interno di un consiglio di amministrazione di un consorzio devono intendersi regolati in via analogica dalla corrispondente disciplina dettata in materia per le società per azioni.
L’attività degli amministratori privi di deleghe, dopo la riforma societaria, e conseguentemente la loro responsabilità [ LEGGI TUTTO ]
Indebiti prelievi dalla cassa sociale, azione di responsabilità e onere della prova
Sono indiscutibilmente irrilevanti ai fini risarcitori gli addebiti di carattere formale quali quelli in ordine al regolare svolgimento delle assemblee sociali e al puntuale rispetto del diritto di ispezione dei soci. [ LEGGI TUTTO ]