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Patto di prelazione su quote societarie altrui

Deve ritenersi legittimo il patto di prelazione avente ad oggetto quote societarie non ancora di titolarità dei paciscenti, qualora i medesimi si siano impegnati ad acquistarle. Resta, infatti, valido il loro impegno a ottenere e fare ottenere agli altri contraenti la realizzazione del programma contrattuale, e quindi anche ad assicurare la prelazione su quote che essi programmano di acquistare, anche sotto il profilo dell’impegno al fatto del terzo (art. 1381 c.c.) e della cessione di cosa futura o in proprietà di terzi.

La conseguenza della violazione di un diritto di prelazione previsto contrattualmente tra le parti è il risarcimento del danno, la cui esistenza ed il cui ammontare devono essere provati dalla parte lesa.