Azione di responsabilità nei confronti di amministratore di società fallita
Il liquidatore di società poi fallita non può esonerarsi da responsabilità adducendo la completa ignoranza circa le vicende della liquidazione e le sue dimissioni dalla carica, se alle dimissioni non sono seguite iniziative volte alla propria effettiva sostituzione nella carica, quale la convocazione di assemblea dei soci recante tale ordine del giorno ovvero, in caso di esito infruttuoso dell’assemblea, il ricorso all’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell’art. 2487 c.c.