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4 Novembre 2021

Qualificazione di una monografia quale opera derivata, collettiva, in comunione o indipendente

Per opera derivata s’intende quella in relazione alla quale autore è colui che provveda all’elaborazione creativa dell’opera preesistente. Il relativo onere probatorio è, ovviamente, posto a carico di chi intenda far valere i relativi diritti. Il risultato dell’elaborazione di un’opera esistente può essere oggetto di utilizzo (come la pubblicazione) da parte di terzi a condizione, però, che ricorra il preventivo consenso dell’autore dell’opera base. In altre parole, lo sfruttamento economico dell’opera derivata è sempre subordinato al veto dell’autore di quella di base.

Perchè sia integrata un’opera collettiva, occorre provare tra gli altri l’esistenza di un indice, uno schema editoriale, una precisa ripartizione dei lavori, un titolo.

L’opera in comunione ai sensi dell’art. 10 l.d.a. è tale se realizzata “insieme” da più autori (che non abbiano un ruolo di mera revisione di parti di testo da altri elaborate).

La realizzazione di un’opera indipendente richiede l’effettuazione di una serie di interventi così significativi e profondi da dare, conclusivamente, alla luce una vera e propria opera individuale. Tali non sono correzioni assolutamente minime, formali, stilistiche e, di certo, non sostanziali.

9 Dicembre 2020

Il plagio di fumetti creati con il contributo inscindibile di più autori

Ai fini di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., la differenza tra domande nuove e domande modificate risiede nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

Il diritto d’autore può tutelare, oltre che la forma c.d. esterna anche, ove sempre espressione creativa dell’autore, la forma c.d. interna, e cioè il modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare ed intrecciare idee, concetti ed immagini espresse in un’opera.

Nel caso della rappresentazione grafica, che in ipotesi di opere a fumetti rappresenta il tramite mediante il quale la narrazione si estrinseca, la tutela autorale potrà essere invocata se questa, necessariamente, risulta essere correlata al livello dell’apporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere la contraffazione.

Quando l’opera nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente, il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art 10 l.d.a. Sotto il profilo oggettivo, occorre che i requisiti dell’inscindibilità ed indistinguibilità dei contributi debbano essere intesi nel senso che gli apporti dei vari soggetti debbano limitarsi a costituire parte di un insieme organico, anche ove questi siano materialmente distinguibili.

La fattispecie costitutiva della comunione si perfeziona con la creazione congiunta di più soggetti accompagnata da un accordo (anche tacito) sulla destinazione dei singoli apporti ad essere impiegati nell’opera finale.

Sussiste una legittimazione ad agire del coautore comunista fondata sulla legittimazione sostitutiva per cui il comunista di diritti patrimoniali d’autore, tanto più se per quota di maggioranza, può azionare il diritto al risarcimento dei danni nell’interesse comune, salvo il riparto interno tra comproprietari.

9 Dicembre 2020

Requisiti di tutela e plagio di opere letterarie: irrilevanza della ripresa di espedienti narrativi comuni

Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.

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Copertine per quotidiani, inserzioni pubblicitarie e diritto d’autore

Il quotidiano costituisce un’opera collettiva ex art. 3 della L. 633/1941, in quanto frutto della riunione di creazioni letterarie, scientifiche o artistiche autonome, scelte o coordinate per un determinato fine dal soggetto che ha organizzato e diretto l’opera. Pertanto, trovano applicazione gli artt. 7 e 38 della L. 633/1941. (1)

La vendita di spazi pubblicitari su supporti cartacei inseriti in una copertina trasparente per quotidiani e la distribuzione gratuita di tale copertina presso esercizi commerciali, per il tramite dei quali la copertina viene resa accessibile agli utenti, costituisce violazione del diritto d’autore e del diritto di sfruttamento economico del quotidiano. (2)

Non può ravvisarsi violazione del diritto patrimoniale d’autore nella condotta degli esercenti commerciali coinvolti nel semplice utilizzo di una copertina per quotidiani contenente inserti pubblicitari, ricevuta a titolo gratuito al solo fine di consentire ai propri clienti una più comoda lettura del quotidiano acquistato dal titolare di ciascun esercizio. (3)

La circostanza che i quotidiani – siano essi inseriti o meno nella copertina trasparente – siano messi a disposizione degli utenti a titolo gratuito, nell’ambito di un rapporto di mera cortesia, è tale da escludere ogni indebito sfruttamento economico da parte del titolare dell’esercizio commerciale, non potendo questo conseguire un vantaggio commerciale da tale attività o creare nocumento all’editore. (4)

26 Ottobre 2017

Titolarità dei diritti d’autore sul catalogo di una mostra quale opera collettiva

Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è [ LEGGI TUTTO ]

5 Maggio 2017

Pubblicazione non autorizzata della trascrizione di una pubblica dissertazione e profili di risarcimento del danno

L’art. 66 LDA è chiaro nel consentire la libera riproduzione di soli “estratti” di un testo corrispondente al contenuto di una pubblica dissertazione, per scopi informativi. La disposizione contempera le contrapposte esigenze di tutela dell’opera dell’ingegno e di tutela, per chi svolge attività di informazione, della [ LEGGI TUTTO ]

28 Luglio 2015

La tutela dell’autore dell’opera collettiva

Si ha un’opera collettiva ex art. 3 L.A., quando i diversi contributi siano stati non solo coordinati, ma anche compenetrati da un curatore, che li ha complessivamente elaborati in una creazione autonoma, frutto delle sue [ LEGGI TUTTO ]