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19 Luglio 2019

Opera originaria e diritti di remake

L’opera cinematografica è protetta come opera composta creata con il contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica composta appositamente e del regista, che ne sono considerati coautori.

Il soggetto è l’opera letteraria, originale o derivata da una opera letteraria preesistente, che svolge l’argomento e l’intreccio narrativo destinato ad essere trasposto in forma cinematografica.

I diritti di remake si identificano con il diritto di trasporre ed elaborare il soggetto dell’opera originaria, perché l’elemento cruciale dell’elaborazione è rappresentato dallo sviluppo dell’idea narrativa originale di base.

L’opera successiva è tutelabile come opera nuova ancorché derivata – e quindi suscettibile di avere un autore o autori diversi dalla precedente – a condizione che essa presenti aspetti di relativa novità o di rielaborazione delle forme rappresentative ed espressive dell’opera originaria. L’opera derivata è autonomamente protetta in virtù del suo specifico carattere creativo ed i suoi autori e originari titolari dei diritti di utilizzazione sono i rielaboratori, mentre si deve escludere una comunione nel diritto d’autore sull’opera derivata fra autore dell’opera originaria ed elaboratore, in quanto contrastante con l’espressa disciplina normativa.

L’utilizzazione dell’opera derivata può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originaria, attraverso un contratto col quale questi si assicura il controllo dell’utilizzazione della propria opera.