Diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione e mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente
Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, mentre i relativi diritti morali spettano all’autore. Tale conclusione deriva dall’applicazione estensiva degli art. 12-bis e 12-ter LdA, espressamente riferiti al rapporto di lavoro subordinato.
I diritti patrimoniali su di un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.
L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera. Tale conclusione non muterebbe neppure laddove si aderisse alla tesi minoritaria dell’acquisto a titolo derivativo del diritto da parte dal committente. Infatti, anche in questo caso il mero inadempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo non determina ex lege la risoluzione del contratto e la restituzione all’autore del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale e violazione del diritto morale riconosciuto all’autore di un progetto architettonico
Al contratto di prestazione d’opera intellettuale si estende, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 64 c.p.i., secondo cui quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
L’art. 64 c.p.i. può trovare applicazione tanto rispetto a rapporti di lavoro subordinato quanto, in via analogica e salvo patto contrario, a rapporti di lavoro autonomo, con la conseguenza che, in entrambi i casi, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascono direttamente in capo al soggetto che l’ha commissionata, restando in capo all’esecutore della stessa solo il diritto morale ad esserne riconosciuto autore. [Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna accertata la violazione del diritto morale d’autore, rigetta la domanda di risarcimento del danno per la violazione dei diritti di sfruttamento patrimoniale in quanto, trattandosi di opera realizzata su commissione, spettanti al committente].
Ripubblicazione online di fotografie realizzate su commissione
In presenza di fotografie realizzate su commissione e destinate dalla pubblicazione su una rivista, i diritti sulle stesse devono ritenersi ceduti alla committente, sia pure entro il perimetro di detta finalità, che, in mancanza di specifica limitazione a favore della sola versione cartacea [ LEGGI TUTTO ]
Diritti di utilizzazione economica di un’opera su commissione in ambito cinematografico
L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera, presupponendo l’art. 45 L.A. che i rapporti tra il produttore e gli autori dei contributi siano regolati da contratti d’opera che [ LEGGI TUTTO ]
Commissione d’opera dell’ingegno e acquisto dei diritti di sfruttamento economico a titolo derivativo
La titolarità del diritto d’autore spetta in generale alla persona fisica, ma il diritto allo sfruttamento economico può essere acquistato – sin dal suo sorgere, ma comunque in via derivativa – da parte del datore di lavoro o anche del committente. Nel caso di [ LEGGI TUTTO ]