Opposizione a precetto e onere della prova
Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di giudizio di cognizione piena di accertamento negativo del credito di cui al precetto: in tale giudizio mentre incombe sull’opposto la prova della esistenza, della estensione e portata del titolo esecutivo verso il soggetto esecutato (e qualora il titolo esecutivo non consenta l’esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto pure l’onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati), spetta invece all’esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo.
Decreto ingiuntivo emesso per debito derivante da un contratto di cessione d’azienda e opposizione a precetto
Opposizione all’attestato di credito relativo ai diritti di seguito della SIAE promossa da una società che commercializza opere d’arte tramite televisione
Natura di titolo esecutivo dell’ordinanza cautelare e astreinte
Deve essere confermata la natura di titolo esecutivo dell’ordinanza cautelare ex art. 131 c.p.i., anche per la parte relativa alla fissazione ai sensi del secondo comma di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successivamente constata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Si applica anche all’ipotesi del provvedimento cautelare il principio, adottato con riferimento alle decisioni di merito, secondo cui è dubbia la necessità della parte risultata vittoriosa di ricorrere al rimedio di cui all’art. 124, comma 7, c.p.i., anziché intimare direttamente il pagamento delle somme ritenute dovute in virtù dell’astreinte stabilita dal giudice ponendo in esecuzione direttamente il titolo ed attendendo eventuali opposizioni all’esecuzione della controparte.
L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.
Adempimento dell’obbligo di ritiro dal commercio delle res contraffattorie e opposizione a precetto
In sede di opposizione al precetto, possono essere fatti valere unicamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi rispetto al titolo esecutivo azionato, ma non possono essere sollevate censure nel merito della relativa pronuncia, poiché tale profilo può essere indagato solo tramite i rimedi impugnatori allo scopo previsti (non esperiti nel caso di specie). [ LEGGI TUTTO ]