Improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo
In caso di notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo effettuata oltre i termini perentori di cui all’art. 641 c.p.c. e in assenza dei presupposti per l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione travolge la domanda riconvenzionale dell’opponente, assorbendone tutte le ulteriori valutazioni in merito alle altre eccezioni e domande svolte.
La chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente – che intenda chiamare in causa a qualsiasi titolo un terzo – non può provvedere direttamente alla citazione del terzo, unitamente all’opponente, ma deve preventivamente chiedere al giudice di esserne autorizzato ai sensi dell’art. 269 c.p.c., a pena di inammissibilità rilevabile di ufficio.
Legittimazione all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e avvenuta notifica telematica del provvedimento monitorio opposto, in formato pdf.p7m.
Ai fini della legittimità all’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 co. 1° c.p.c., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli non abbia avuto tempestiva conoscenza dell’ingiunzione e non sia stato in grado di proporvi una tempestiva opposizione. In particolare, come insegnato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU, 22/6/2007, n. 14572 e, da ultimo, Cass., Sez. 6 – 1, Ord., 20/11/2017, n. 27529), la circostanza della cui prova l’opponente tardivo è onerato consiste in ciò che l’atto notificato, a causa delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato, non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. [ LEGGI TUTTO ]