Risarcimento danni per occupazione sine titulo dell’alloggio da parte del socio di cooperativa edilizia escluso
In caso di scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio, regolarmente deliberato e comunicato, oltre al diritto di ottenere il pagamento dei canoni per aver occupato l’alloggio sociale sine titulo, la società ha diritto al risarcimento dei danni subiti per la mancata disponibilità dell’immobile. Detto risarcimento, ai sensi dell’articolo 1591 c.c., dev’essere quantificato e liquidato in misura pari al canone pattuito, poiché la disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concesso l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine fissato dal rapporto senza averne titolo. In questa ipotesi dal vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione deriva un danno per il concedente che ha come misura certa il corrispettivo periodico stabilito nel contratto.