Principi in tema di OPA
Nel caso di subentro di un nuovo azionista nel controllo della società, il principio della parità di trattamento tra azionisti ex art. 92 TUF si esprime, assicurando parità di trattamento economico tra il socio di controllo uscente e gli azionisti di minoranza, nei termini previsti dalle disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio e in particolare sull’OPA obbligatoria prevista agli artt. 105 ss. TUF.
Il meccanismo legale dell’OPA obbligatoria, oltre che ad assicurare un buon funzionamento del mercato finanziario, è destinato a realizzare il soddisfacimento di un interesse in capo ai soci di minoranza della società, i quali possono scegliere se conservare la titolarità delle loro azioni, confidando in un futuro aumento del valore e della redditività delle stesse, o se monetizzarle per beneficiare anch’essi del premio di maggioranza.
La “collusione” tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori (art. 106 TUF), circostanza che giustifica un provvedimento di rettifica del prezzo da parte della Consob, può consistere in qualsiasi operazione collegata idonea a recepire, e quindi occultare, parte del valore della cessione.
Nella disciplina dell’OPA, non è configurabile un abuso nella dialettica tra maggioranza e minoranza, in quanto la maggioranza non ha il potere di obbligare gli altri soci, ancorché dissenzienti. Infatti, all’obbligo dell’acquirente di una partecipazione rilevante di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto ex art. 106 TUF corrisponde la piena facoltà di scelta di ciascun azionista destinatario dell’offerta se vendere le sue azioni al prezzo fissato oppure conservarle. Dunque, si deve escludere che la negoziazione del pacchetto di controllo, a cui segua un’OPA obbligatoria, possa qualificarsi come condotta abusiva, stante il fatto che tale vendita, pur potendo orientare i corsi di Borsa, non vincola a loro volta gli azionisti di minoranza a vendere, né a vendere al medesimo prezzo.
Il criterio della “ragionevole prevedibilità” di verificazione di una serie di circostanze, finalizzata all’individuazione del perimetro delle “informazioni privilegiate” (la cui definizione al tempo si trovava nell’art. 181 TUF, oggi all’interno dell’art. 7 Regolamento UE n. 596/2014), serve a distinguere le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno rispetto a notizie generiche, situazioni ancora fluide o dai contenuti indefiniti.
La speciale responsabilità gravante sulle imprese che agiscono in posizione dominante
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza comunitaria, le imprese che agiscono sul mercato in posizione dominante devono considerarsi gravate da una speciale responsabilità, che vieta loro comportamenti che, se tenuti da imprese che non detengono un rilevante potere, possono risultare del tutto legittimi.
Parità di trattamento dei creditori sociali e doveri del liquidatore
In fase di liquidazione della società, sussiste un “dovere” del liquidatore di attenersi al principio guida di pari trattamento di tutti i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione, è ipotizzabile una responsabilità risarcitoria in capo al liquidatore. Necessario corollario del menzionato principio è l’ulteriore dovere del liquidatore di dare compiutamente conto in sede di bilancio di liquidazione dell’intera attività svolta e, in presenza di creditori rimasti insoddisfatti, dei criteri seguiti nella gestione delle posizioni debitorie.
Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali per il mancato rispetto della parità di trattamento nel pagamento dei debiti della società
L’obbligo del rispetto della parità di trattamento dei creditori nelle procedure di liquidazione volontaria delle società di capitali, discendente dall’art. 2741 c.c., impone al liquidatore, all’inizio della gestione, di munirsi di appropriati strumenti per disporre in tempo reale del preciso quadro di riferimento patrimoniale dell’azienda amministrata. [ LEGGI TUTTO ]
Parità di trattamento tra soci originari e soci sopravvenuti
E’ illegittima per violazione del principio di parità di trattamento, che trae fondamento dagli artt. 2 e 3 Cost. e dall’art. 2348 c.c., la clausola statutaria di una s.p.a. che preveda una diversa disciplina per i soci originari e [ LEGGI TUTTO ]