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8 Luglio 2022

Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e relativo obbligo di pagamento

Il compenso per la copia privata è l’emolumento che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi, in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto di autore, per compensare del mancato acquisto gli autori e la filiera dell’industria culturale. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano nel caso di una domanda, anche se proposta nei confronti di società straniera, volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale che attua il sistema di “equo compenso”, previsto dall’art. 5, paragrafo 2, lett. b) della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.5.2001, dovendosi individuare in Italia il luogo in cui si è consumato l’illecito omissivo (consistente nel mancato pagamento alla Siae dei compensi dovuti) e restando irrilevante la circostanza che la vendita dei supporti sia avvenuta all’estero.

27 Febbraio 2020

Poteri del CTU di acquisizione della documentazione in materia di antitrust ed efficacia dei provvedimenti dell’AGCM nella successiva controversia civile

Com’è noto l’ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova. Tuttavia a tale regola è possibile derogare quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.

La violazione dei principi in tema di antitrust rispetto all’ipotesi di abuso di posizione dominante attribuita a carico dei gestori aeroportuali richiama l’onere per il giudice di valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, anche interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d’ufficio, al fine di esercitare, anche ufficiosamente, quei poteri d’indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata.

In ambito comunitario si è evidenziato come le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedano di norma una complessa analisi fattuale ed economica in un contesto in cui gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore. In tale contesto l’esistenza di rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal TFUE (così il considerando 14 della Dir. 2014/104/UE)

La giurisprudenza di legittimità circa l’ambito di efficacia del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nella controversia civile successiva alla sanzione del comportamento dedotto in causa ha costantemente affermato che la delibera assunta dall’AGCM nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in essere dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”). Va comunque precisato che tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.)

Risarcimento del danno da abuso di posizione dominante

In materia di risarcimento del danno causato da abuso di posizione dominante, l’accertamento effettuato dall’Autorità  Garante per la Concorrenza ed il Mercato, e/o dal giudice amministrativo nel giudizio avviato dall’impugnazione della delibera dell’Autorità, costituisce [ LEGGI TUTTO ]