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29 Giugno 2024

Accertamento di un patto fiduciario e condanna a trasferire le partecipazioni

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

14 Giugno 2024

Intestazione fiduciaria di quote sociali e onere della prova

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un’interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l’attività del fiduciario svolta nell’interesse del fiduciante.

Il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili.

La prova dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni può essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l’introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante. La prova testimoniale è ammessa persino allorquando il negozio fiduciario abbia ad oggetto diretto beni immobili, avendo chiarito che anche in relazione al patto fiduciario con oggetto immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nel loro contesto spazio temporale, utili a contestualizzare le modalità di conclusione del negozio fiduciario, il contesto nel quale è avvenuto, le parti presenti, il contenuto specifico delle clausole convenute tra le parti. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige, cioè, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa, non essendo possibile demandare al teste di provare l’esistenza di un negozio fiduciario mediante una generica dichiarazione, che lo inviti semplicemente a confermare l’esistenza di un patto fiduciario in quanto tale, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la vicenda storica che avrebbe dato origine al patto stesso.

18 Luglio 2023

L’inadempimento dell’obbligo restitutorio nell’intestazione fiduciaria di partecipazioni legittima la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c.

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione sociale ricorre nel caso in cui un soggetto acquista la titolarità delle quote con l’obbligo, derivante dal rapporto interno con il fiduciante, di osservare un certo comportamento, precedentemente convenuto con quest’ultimo, nonché di retrocedergli i titoli a una scadenza prestabilita, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario; ciò che si realizza, quindi, è una combinazione di fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo e l’altra a effetti meramente obbligatori. Per il negozio fiduciario vige il principio di libertà delle forme.

L’inadempimento dell’obbligo restitutorio derivante dal patto fiduciario legittima una pronuncia di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., onde dare esecuzione all’obbligazione, rimasta inadempiuta da parte del fiduciario, di restituire al fiduciante quanto oggetto di iniziale disposizione fiduciaria.

10 Luglio 2023

Il negozio fiduciario: struttura, forma, prova ed esecuzione in forma specifica

Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma mediante il collegamento fra due negozi: (i) il primo, a carattere esterno, realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e destinato a spiegare i suoi effetti nei confronti dei terzi, comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto (fiduciario); (ii) il secondo, di carattere interno e a contenuto obbligatorio, diretto a modificare il risultato del negozio esterno e comportante l’obbligo, per il fiduciario, di trasferire il diritto attribuitogli col negozio esterno all’altra parte del negozio interno (fiduciante), ovvero ad un terzo da quest’ultimo designato.

L’intestazione fiduciaria di un bene integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, ancorché, in virtù del rapporto interno con l’interponente (avente natura obbligatoria), sia tenuto a ritrasferire a quest’ultimo o ad un terzo il bene stesso secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Viene, dunque, stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento del bene (in ciò differenziandosi rispetto all’ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua esterna manifestazione). Sicché, nel negozio fiduciario, il bene esce realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell’esecuzione del patto di ritrasferimento, esce realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo.

L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente in base al quale si obbliga a trasferire le quote a una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio per il quale non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria grava sulla parte che intende valersi dell’accordo in questione, non incontra i limiti previsti per la simulazione e può pertanto essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.

L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; sì che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.

24 Gennaio 2023

Intestazione fiduciaria di quote di S.r.l.

L’intestazione fiduciaria di quote di S.r.l. integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, ancorché, in virtù del rapporto interno con l’interponente, di natura obbligatoria, sia tenuto a ritrasferire a quest’ultimo o ad un terzo le quote stesse secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Viene, dunque, stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento delle quote (in ciò differenziandosi rispetto all’ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua esterna manifestazione). Sicchè, nel negozio fiduciario, le quote escono realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell’esecuzione del patto di ritrasferimento, escono realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo.

 

La prova del patto fiduciario grava sulla parte che intende valersi dell’accordo in questione e non incontra i limiti previsti per la simulazione (sia essa assoluta o relativa). Quanto alla prova per testimoni, essa è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

19 Gennaio 2023

Sequestro giudiziario di quote da parte del fiduciante

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario, rappresentando quest’ultima una fattispecie di interposizione reale di persona, occorre che il fiduciante dia prova, quanto al fumus boni iuris, dell’esistenza del patto fiduciario e, quanto al periculum in mora, dell’esercizio di diritti dispositivi e/o amministrativi legati alla quota che sterilizzino la tutela reale del fiduciante. In particolare, con riferimento all’esistenza del patto fiduciario, in mancanza di prova scritta del patto medesimo, l’onere probatorio può intendersi assolto anche tramite il ricorso ad una serie di indizi gravi e concordanti di natura preventiva, oltre che mediante testimoni e presunzioni, essendo il pactum fiduciae sussumibile allo schema del mandato senza rappresentanza. Con riferimento al periculum in mora occorre provare che il fiduciario stia ponendo in essere atti di gestione della quota che possano anche solo in astratto frustrare le aspettative del socio fiduciante.

16 Novembre 2022

Patto fiduciario e simulazione del prezzo nella cessione di quote

La pattuizione con cui le parti di un contratto abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto.

Il patto fiduciario è quel negozio per effetto del quale il cessionario di quote sociali conviene con il cedente l’impegno a reintestare le quote a favore del fiduciante e ad osservare un certo comportamento convenuto in precedenza, esercitando i diritti sociali in conformità alle direttive del cedente. La prova del patto fiduciario può essere offerta per mezzo di testimoni, non trovando applicazione le preclusioni di cui agli artt. 2721, 2722, 2725 c.c., in quanto il negozio fiduciario non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario, il quale ha rilievo sul piano interno nei rapporti tra le parti.

Patto fiduciario avente ad oggetto la costituzione di una s.r.l. e la gestione dell’intera partecipazione societaria

Il pactum fiduciae avente ad oggetto la costituzione da parte del fiduciario di una s.r.l. e la gestione dell’intera partecipazione societaria (con obbligo del fiduciario di provvedere alla re-intestazione delle quote a mera richiesta del fiduciante) non richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica sul piano obbligatorio. Tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

La richiesta (del fiduciante) di trasferimento della quota ha valore di mero esercizio di un diritto sussistente in capo al fiduciante e non assume alcuna valenza revocatoria del rapporto fiduciario.

Qualora il fiduciario sottoscriva (in costanza del rapporto fiduciario) in nome e per conto proprio e con provvista personale un aumento di capitale, tali versamenti devono comunque essere ricompresi nel patto fiduciario nel caso in cui in sussista una dichiarazione ricognitiva del fiduciante che chiarisca che il perimetro del rapporto fiduciario si estende anche ad ogni somma erogata alla società a titolo di finanziamento o di versamento in conto capitale.

16 Ottobre 2021

Sorti dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali nel caso di morte del fiduciario e prova della stessa.

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote, pure essendo tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. Inoltre, il pactum fiduciae avente ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta (neppure ad probationem), dovendo esso equipararsi al contratto preliminare, e non richiedendo la cessione di quote – quanto agli effetti fra le sue parti – una forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.

11 Maggio 2021

Ripetizione dell’indebito e ritrasferimento di partecipazioni sociali oggetto di patto fiduciario

La ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 e ss. c.c. richiede, quali requisiti, la traditio da parte del solvens e l’assenza – originaria e sopravvenuta – di una valida giustificazione dell’attribuzione. In assenza della datio da parte dell’attore al convenuto in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado, medio tempore caducate a seguito della mancata riassunzione del giudizio conseguente alla cassazione della corte di legittimità, è da ritenersi mancante il presupposto dell’indebito oggettivo, non potendo diversamente il trasferimento trovare giustificazione in condotte del tutto autonome come quella, verificatasi nel caso di specie, di re-intestazione delle quote litigiose – oggetto di pronunce di primo e di secondo grado – attraverso la semplice annotazione a libro soci.

Anche qualora, ai fini dell’ottenimento del rimedio restitutorio, si invochi l’esistenza di un patto fiduciario vincolante tra le parti, deve rammentarsi che il pactum fiduciae ed il relativo obbligo restitutorio possono essere azionati dal fiduciante dal momento in cui l’obbligazione è esigibile e, dunque, dalla scadenza del termine se l’accordo lo prevede, ovvero, in mancanza, dal momento in cui il fiduciario manifesta la propria volontà di non adempiere all’obbligazione restitutoria e che, nel caso in esame, è stato individuato nella notifica dell’atto introduttivo del giudizio de quo.