Validità del patto marciano
Nel nostro ordinamento, il cosiddetto “patto marciano”, mediante il quale, in caso di inadempimento del debitore, viene stabilita la vendita forzata della cosa medesima oppure l’assegnazione di un prezzo di stima, permettendo in tal modo la soddisfazione della pretesa creditoria, non costituisce ipotesi di contrasto alla disciplina dell’art. 2744 c.c. Il creditore otterrà perciò il bene, dovendo tuttavia corrispondere al proprio debitore l’eventuale conguaglio, se vi sia differenza tra il valore del credito e quello derivante dalla vendita del bene, al fine di non procurare un sospetto vantaggio del creditore nei confronti del debitore, come sanzionato dal divieto di patto commissorio. In tal modo si ristabilisce l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e si evita che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia.
Il pegno di quote di s.r.l. si costituisce con l’iscrizione dell’atto al registro delle imprese
La costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell’art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese. Secondo l’impianto codicistico della disciplina del pegno, infatti, di cui agli articoli 2784 e seguenti, le partecipazioni di s.r.l. rientrerebbero nella normativa sui diritti diversi dai crediti di cui all’articolo 2806. Ai sensi di tale norma, il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo restando il disposto del terzo comma dell’articolo 2787. Il trasferimento della partecipazione nel caso di s.r.l. è regolato dall’articolo 2470 del codice civile secondo cui il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il diritto di pegno su quote, pertanto, si costituisce soltanto con l’iscrizione dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese. Da tale momento l’atto costitutivo esprime la sua efficacia rendendo il diritto di pegno opponibile a terzi.
Costituzione abusiva di pegno su partecipazioni sociali e tutela cautelare d’urgenza
Nullità e abuso del diritto di pegno su partecipazioni sociali
La nullità del pegno per violazione del divieto di patto commissorio non può che derivare da un vizio genetico dell’atto costitutivo di una garanzia che sia congegnata in modo tale da attribuire al creditore la proprietà del bene vincolato nell’ipotesi di inadempimento con modalità che espongano il debitore al rischio di perdere un bene di valore superiore al credito. Come tale, deve necessariamente emergere dall’analisi del contenuto delle pattuizioni negoziali da cui l’effetto sostanziale vietato dalla norma promana, a prescindere dalle modalità di buona o mala fede con cui le parti le abbiano attuate.
L’attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce elemento connaturale al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dagli artt. 2352 e 2471 bis c.c., espressione dello spossessamento della peculiare res data in garanzia e non equivale affatto all’attribuzione al creditore pignoratizio di un diritto dominicale sulla partecipazione che possa comportare la violazione del divieto di patto commissorio.
L’abuso del diritto di pegno delineato dall’art. 2793 c.c. presuppone che il creditore pignoratizio nell’esercizio dei diritti derivanti dal possesso della res acquisita in funzione di garanzia ne stia pregiudicando l’integrità ed il valore e, in tema di pegno su partecipazioni sociali, stia, dunque, esercitando il diritto di voto in assemblea in modo tale da pregiudicare l’interesse sociale alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Non è sufficiente a configurare l’abuso del diritto di pegno da parte del creditore la semplice designazione nell’organo amministrativo di componenti di sua fiducia, ma è necessaria anche la prova che costoro stiano tenendo condotte predatorie, lesive dell’integrità del patrimonio sociale, su istruzioni e nell’interesse esclusivo del soggetto che li ha designati.
Legittimazione del socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva, a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione sociale
Il socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dall’amministratore della predetta S.r.l. in quanto titolare di un diritto di pegno su tale partecipazione, deve ritenersi legittimato a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso a tutta la documentazione della società, in quanto il diritto di controllo afferente alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento; non vi è ragione, infatti, per ritenere che, per effetto del pignoramento di una quota, al socio debitore esecutato sia precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 cod. civ., e del potere di azione di cui al comma 3 della norma citata, essendo tali diritti e azioni strumentali all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale. Del resto, ciò appare coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento, che – assoggettando i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito – pone un vincolo di indisponibilità sugli stessi, che tuttavia non priva il debitore – o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, limitandone solo la disponibilità.
Si ritiene inoltre rilevante, per quanto riguarda l’integrazione del presupposto del periculum in mora, l’ingiustificato procrastinarsi, da parte della società resistente, della concreta ed effettiva possibilità per il socio ricorrente di accedere alla documentazione sociale, poiché tale ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società stessa che mediante eventuali iniziative giudiziarie.
Esecuzione privata ex art. 2797 c.c. del creditore pignoratizio di quote di s.r.l.
In via generale, il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all’esecuzione privata prevista dall’art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale. La vendita del bene gravato da pegno viene attivata sulla base della sola iniziativa del creditore pignoratizio, anche se sprovvisto di titolo esecutivo, e deve essere preceduta da un’intimazione a pagare il debito e gli accessori, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla vendita della cosa data in pegno, ovvero nel caso di specie delle quote societarie; si tratta di intimazione avente funzione analoga al precetto e va rivolta al debitore o al terzo proprietario della cosa costituita in pegno.
Il creditore può procedere alla vendita una volta che siano decorsi cinque giorni dalla notifica dell’intimazione, sempre che il debitore non abbia adempiuto o non sia stata proposta opposizione nel termine concesso.
La vendita viene eseguita dai soggetti indicati nell’art. 83 disp. att. c.c. e secondo le modalità di cui all’art. 1516 c.c., oppure nei modi indicati nell’atto costitutivo di pegno.
L’art. 2798 c.c. consente al creditore pignoratizio di chiedere in ogni momento l’assegnazione della cosa data in pegno, in alternativa alla vendita. L’assegnazione avviene necessariamente sotto il controllo giudiziale ed è disposta dal giudice competente a decidere sulle opposizioni (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2332 del 09.08.1973).
L’intervento giurisdizionale trova giustificazione nell’esigenza del creditore di ottenere l’assegnazione del bene pignorato senza incorrere nel divieto del patto commissorio ai sensi dell’art. 2744 c.c.
La richiesta di assegnazione ex art. 2798 c.c. avanzata in via anticipatoria, nel corso del giudizio di opposizione ex art. 2797, comma 2, c.c., diretta a preservare il valore delle quote oggetto di pegno, può essere accolta unicamente qualora sia dimostrata congiuntamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il titolare del diritto di pegno sulle quote di una s.r.l. ha diritto in via cautelare alla consultazione della documentazione sociale
Il titolare di un diritto di pegno sulle quote di una s.r.l. ha diritto, in via cautelare, alla consultazione della documentazione sociale ex art. 2476, secondo comma, c.c. data la ricorrenza: (i) di fumus quanto alla facoltà di esercizio per il creditore pignoratizio del diritto amministrativo di controllo previsto da tale norma, posta la disciplina ex art. 2352, ultimo comma, c.c. [ LEGGI TUTTO ]
Domanda cautelare, ex art. 700 c.p.c., volta a ottenere la sospensione dell’efficacia di un atto di pegno costituito sulle quote di una s.r.l. detenute da altra società: difetto del requisito della residualità.
La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (diretta a ottenere: la dichiarazione di inefficacia dell’atto di pegno costituito da una società sulle quote di altra società, dalla prima detenute; l’inibitoria del diritto di voto, nell’ambito dell’assemblea dell’ente societario le cui quote sono oggetto del pegno, in capo al creditore pignoratizio; la nomina di un custode delle quote pignorate) non può trovare accoglimento [ LEGGI TUTTO ]
Opponibilità del pegno costituito dalla società scissa alla società beneficiaria della scissione assegnataria del bene oggetto del pegno
In caso di scissione della società debitrice oppignorante, per effetto della quale il bene oggetto della garanzia (nel caso di specie, una quota di s.r.l.) è assegnato alla società beneficiaria, senza che nulla sia specificato in ordine al relativo “elemento del passivo”, il pegno è opponibile a quest’ultima società in ragione della sua natura di diritto reale di garanzia, nonché del disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., per cui la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della società scissa nei limiti del patrimonio assegnato.