Cessione di quote sociali e condizione sospensiva: mancato avveramento e nullità per indeterminatezza dell’oggetto
L’art. 1359 c.c. non può trovare applicazione (i) nel caso in cui la condizione abbia carattere bilaterale e sia dunque apposta dai contraenti nell’interesse di entrambe le parti, ovvero (ii) laddove l’evento dedotto in condizione sia costituito dal rilascio di autorizzazioni amministrative, indispensabili a realizzare la finalità economica del contratto, che non possono essere sostituite dalla semplice finzione legale della loro effettiva emanazione, come il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 106 t.u.b.
È da escludersi che sia viziata da nullità per indeterminatezza dell’oggetto la clausola contenente la puntuale determinazione del prezzo di cessione, nonché la chiara esplicazione del meccanismo negoziale di aggiustamento del prezzo medesimo che si sarebbe innescato nel caso di mancato avveramento della condizione apposta al contratto.
Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie
In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell’accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. [ LEGGI TUTTO ]