Sul diritto di ispezione e controllo del socio di S.r.l.
La disposizione dell’art. 2476, co. 2 c.c. ha la funzione di permettere al socio di S.r.l. un controllo sulla società e di consentirgli un esercizio consapevole dei propri diritti.
La richiesta del socio deve essere sufficientemente dettagliata; il diritto di consultazione non è limitato ai libri sociali, ma si estende a ogni documento concernente la gestione della società – come, ad esempio, la documentazione amministrativo-contabile e la documentazione più prettamente commerciale – mentre non sono ricomprese elaborazioni contabili non previste dalla legge né relazioni, valutazioni o pareri da parte dell’amministratore.
Sebbene la norma, sul piano letterale, ponga il dovere informativo esclusivamente a carico dell’organo amministrativo, tale dovere sussiste anche in capo al liquidatore, quando la società è in fase di liquidazione.
Sul piano processuale, il diritto di ispezione e controllo può essere fatto valere anche d’urgenza in via cautelare, senza che sia necessaria, a pena di inammissibilità, la prospettazione di una futura azione di merito, trattandosi di un provvedimento cautelare anticipatorio. È sufficiente ad integrare il requisito del periculum in mora l’ingiustificato protrarsi di una situazione di incertezza e di impossibilità per il socio ricorrente di avere libero accesso alla documentazione sociale, posto che il ritardo è di per sé lesivo del diritto potestativo di cui il socio è titolare.
Non è abusiva la condotta del socio ricorrente che abbia presentato reiterate richieste di informazione e di consultazione alla società, qualora la documentazione da quest’ultima già messa a disposizione risulti largamente incompleta e comunque diversa da quella successivamente richiesta in via giudiziale. La circostanza che la società resistente sia in fase di liquidazione rende inconferente la contestazione relativa ad una presunta strumentalizzazione della richiesta da parte del socio per il perseguimento di finalità concorrenziali.
Sulla sussistenza dei presupposti per la concessione di sequestro conservativo
Si ritiene rilevante, ai fini della concessione del sequestro conservativo nei confronti di un amministratore unico di una S.r.l. in vista di un’azione di responsabilità, (i) per quanto riguarda il fumus boni iuris, il fatto che l’amministratore abbia trasferito un progetto immobiliare (per la cui realizzazione era sorta la società stessa) ad un parente (nel caso di specie, alla madre), svuotando la S.r.l. di asset e, al contempo, violando i propri basilari obblighi gestori, continuando a gravarla di costi divenuti estranei all’oggetto sociale e provvedendo, nel frattempo, ad effettuare pagamenti preferenziali nei confronti di se stesso e della madre, con conseguente pregiudizio per la massa dei creditori; (ii) per quanto riguarda invece il periculum in mora, il timore in ordine alla dispersione della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni immobili del convenuto, alla luce degli atti di disposizione patrimoniale già posti in essere nei mesi precedenti dal convenuto stesso sia rispetto a immobili di sua proprietà che di proprietà della S.n.c. di cui è socio unico.
Legittimazione del socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva, a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione sociale
Il socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dall’amministratore della predetta S.r.l. in quanto titolare di un diritto di pegno su tale partecipazione, deve ritenersi legittimato a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso a tutta la documentazione della società, in quanto il diritto di controllo afferente alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento; non vi è ragione, infatti, per ritenere che, per effetto del pignoramento di una quota, al socio debitore esecutato sia precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 cod. civ., e del potere di azione di cui al comma 3 della norma citata, essendo tali diritti e azioni strumentali all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale. Del resto, ciò appare coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento, che – assoggettando i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito – pone un vincolo di indisponibilità sugli stessi, che tuttavia non priva il debitore – o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, limitandone solo la disponibilità.
Si ritiene inoltre rilevante, per quanto riguarda l’integrazione del presupposto del periculum in mora, l’ingiustificato procrastinarsi, da parte della società resistente, della concreta ed effettiva possibilità per il socio ricorrente di accedere alla documentazione sociale, poiché tale ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società stessa che mediante eventuali iniziative giudiziarie.
Tutela cautelare suppletiva del tribunale nelle more della instaurazione del procedimento arbitrale
La sospensione cautelare dell’efficacia della deliberazione assembleare – rispetto alla quale il giudizio di merito in ordine alla illegittimità della stessa sia devoluto dallo statuto ad un organo arbitrale – può essere richiesta al tribunale secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost. (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).
Presupposti per la concessione di sequestro conservativo
Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo penale possono coesistere, dovendo quest’ultimo colpire le “le cose pertinenti al reato per cui si procede” per l’ipotesi di “esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d’altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime” ed è finalizzato allo loro confisca in pro dello Stato.
Criteri oggettivi e soggettivi per la concessione di sequestro conservativo
Nel concedere un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento a (i) criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, ovvero (ii) criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, con l’unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento; censurando, di converso e conseguenza, il ricorso ad astratte petizioni di principio e palesi tautologie ogniqualvolta manchi, nei motivi del ricorso, alcun accenno a precisi e concreti fattori oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l’imminenza della dispersione del patrimonio.
La capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l’applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma stessa. D’altro canto, tra i criteri soggettivi assume particolare rilievo l’abitualità del debitore nel tenere condotte illecite, contrattuali o meno che siano; ovvero la natura di quest’ultime, qualora rivestano caratteristiche di particolare disvalore giuridico (ad esempio perché integrano anche gli estremi di un reato punito dalla legge penale).
Ammissibilità della tutela cautelare per i diritti di credito
Lo strumento cautelare costituisce una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale, tutela da intendersi come concreta attuazione del principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, rendendo vana l’attuazione satisfattiva del diritto. La garanzia costituzionale del diritto d’azione trova completa attuazione sul versante cautelare solo con un’azione d’urgenza di carattere generale. La tutela urgente è, dunque, lo strumento che munisce i diritti soggettivi di un’idonea tutela che anticipa quella fornita dai rimedi ordinari e ne rappresenta una componente irrinunciabile, in un sistema giurisdizionale che voglia essere efficiente e, soprattutto, effettivo. Questo collegamento strumentale della tutela cautelare d’urgenza con l’esigenza d’attuare il principio d’effettività della giurisdizione, mostra con tutta evidenza che l’ambito oggettivo di applicazione della tutela d’urgenza deve essere identico a quello della tutela giurisdizionale di cognizione che è, com’è noto, la via ordinaria di tutela dei diritti soggettivi. Ciò implica che la tutela d’urgenza sia strumentale indistintamente a tutte le forme di tutela giurisdizionale “in via ordinaria”, e che la misura cautelare è, quindi, strumento di salvaguardia dei diritti soggettivi di qualunque natura, senza che si possano operare distinzioni di sorta.
Con riferimento ai diritti di credito si è assistito all’abbandono della teoria della non tutelabilità a priori per la astratta risarcibilità, in termini monetari, della relativa lesione, potendo configurarsi casi in cui gli strumenti risarcitori per la riparazione definitiva del pregiudizio sofferto non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra il danno subito ed il danno risarcito.
Contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005 e (non) ricorrenza del periculum in mora ai fini del sequestro conservativo
Perché possa essere accolta la richiesta cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. devono ricorrere univoci e tranquillanti elementi in tema di periculum sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo.
Quanto al piano oggettivo del periculum, la considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio [nel caso di specie, l’istanza cautelare era stata formulata a fronte della conclusione da parte del convenuto di un contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005; il Tribunale ha escluso la ricorrenza del periculum anche dal punto di vista soggettivo, in quanto: i) la facoltà della banca finanziatrice di procedere direttamente alla vendita dell’immobile non pareva connessa ad alcuno specifico intento in frode dei creditori messo in atto dal convenuto, tenuto conto delle caratteristiche normative della suddetta tipologia di contratto derogative della disciplina esecutiva a fini di favor di uno strumento di finanziamento riservato a persone anziane e aventi l’esigenza di conservare l’uso abitativo di immobile di proprietà; ii) appariva verosimile la versione dei fatti fornita dal convenuto con riguardo all’esigenza di reperire fondi per sostenere costi di assistenza di una famiglia composta solo di persone anziane e avente necessità di conservare l’uso abitativo della casa di proprietà; iii) il contratto in discorso era stato concluso a distanza di anni rispetto al successivo fallimento].
Sospensiva cautelare di delibera di nomina degli organi sociali in presenza di clausola compromissoria: sulla nozione di controllo e di periculum in mora
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell’impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.
Condizioni economiche del debitore e periculum in mora
Le cattive condizioni economiche del debitore di per sé non costituiscono un indice sufficiente per supportare il timore del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, e ciò tanto più nel caso in cui [ LEGGI TUTTO ]