Sequestro giudiziario di un ramo d’azienda in relazione al quale è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita
Se il rimedio del sequestro giudiziale può ritenersi giustificato già a fronte di un diritto dell’istante che -come spesso accade al sorgere stesso della controversia fra le parti – ancora possa prestarsi a margini di incertezza, o che riguardi non solo il possesso o la detenzione ma la proprietà o titolarità stessa della res controversa; a maggior ragione può procedersi al vincolo sequestratario allorché quel diritto sia già assistito da accertamenti giudiziali o parificati, ovvero la controversia riguardi il solo possesso, ma non già – o non più – la titolarità del bene in contesa.
Sequestro conservativo nei confronti degli amministratori
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. Tale accertamento si risolve in una prognosi di fondatezza della pretesa del creditore.
Alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio, non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti. L’irregolare tenuta della contabilità e redazione dei bilanci integrano una violazione dei doveri dell’amministratore, potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per la società. Eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. e così consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato non già dalla misura del falso, ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite. Tali condotte, dunque, devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno, non potendo il giudice individuarle e verificarle d’ufficio.
In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso.
Il timore, cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio –, nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito.
Responsabilità degli amministratori e dei revisori di un’associazione per ritardata percezione della crisi
In materia di associazioni, non opera il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di società dall’art. 2949 c.c., bensì quello decennale relativo al mandato cui fa rinvio l’art. 18 c.c., secondo il quale gli amministratori di associazioni e fondazioni sono responsabili, verso gli enti da essi gestiti, secondo le regole sul mandato (art. 1710 c.c.), né assume rilievo, in senso contrario, che l’azione proposta sia riconducibile nell’alveo dell’art. 146 l. fall. L’assoggettamento degli enti associativi alla procedura fallimentare – con conseguente applicazione della relativa normativa – che discende dall’esercizio (prevalente o esclusivo) di attività di impresa commerciale, con conseguente attribuzione all’ente dello status di imprenditore commerciale, non vale tuttavia a mutare la natura dell’ente, trasformandolo in una società, con conseguente applicabilità della relativa disciplina sostanziale.
L’insufficienza patrimoniale non integra gli estremi dell’impossibilità di raggiungimento dello scopo che – ai fini dello scioglimento – va valutata sul piano giuridico o materiale, non già su quello meramente economico. Tuttavia, la prosecuzione dell’attività di impresa nella consapevole violazione dei criteri di economicità della gestione, evincibile dal sempre maggiore squilibrio tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti nell’esercizio della stessa, con conseguente aggravamento del dissesto, integra gli estremi di una condotta illecita (riconducibile astrattamente nell’alveo dell’art. 217, n. 4, l. fall.), imputabile, nel caso di una persona giuridica, ai componenti degli organi gestori e di controllo.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare.
È ravvisabile il fumus della responsabilità degli amministratori di un’associazione qualora gli stessi non abbiano tenuto conto della effettiva insorgenza dello stato di crisi e della sua consistenza e, noncuranti della suddetta crisi, abbiano proseguito nell’esercizio dell’attività nonostante le ripetute segnalazioni dei revisori, né rilevano – ai fini dell’esclusione del fumus della responsabilità, o comunque di una riduzione delle conseguenze dannose imputabili agli stessi – le ragioni che hanno determinato l’insorgenza della crisi. Neppure la presunta gratuità dell’incarico ricoperto da un amministratore può condurre a una esenzione o a una riduzione della responsabilità dello stesso. Invero, l’art.1710, co. 1, c.c., nel dettare che, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa del mandatario deve essere valutata con minor rigore, è ispirato ad un riguardo verso la posizione del mandatario, il quale, quando il mandato è gratuito, presta un amichevole favore, onde non sarebbe equo fargli carico di una colpa di entità trascurabile nell’esecuzione dell’incarico ricevuto. Tale norma non stabilisce, peraltro, che, una volta accertata la colpa del mandatario, in ordine all’inadempimento del mandato, sia pure attraverso una valutazione di minor rigore, lo stesso non debba rispondere dell’intero danno soffermato dal mandante, che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo il principio generale di cui all’art 1223 c.c.
Le dimissioni dalla carica di membro dell’organo amministrativo di un’associazione valgono a escludere la responsabilità del dimissionario per i fatti verificatisi successivamente alle dimissioni, non già a sottrarlo alle obbligazioni risarcitorie derivanti da quelli pregressi, allorquando le dimissioni non siano quanto meno accompagnate dall’esplicitazione del dissenso rispetto all’illecita condotta degli altri membri, oltre che dall’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione per eliminarne o attenuarne le conseguenze pregiudizievoli, fino alla segnalazione alle autorità competenti.
La responsabilità dei revisori di un’associazione è riscontrabile qualora, a fronte delle reiterate e inascoltate sollecitazioni rivolte dagli stessi all’organo di amministrazione, nell’inerzia di quest’ultimo, non abbiano attivato gli strumenti a loro disposizione, compresa la segnalazione alle competenti autorità, e invece siano rimasti inerti, così concorrendo all’aggravamento del dissesto.
Con riferimento al profilo del periculum in mora, va ricordato che il timore cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio – nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, all’eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito. I presupposti che valgono a fondare il periculum in mora sono dunque alternativi.
Il sequestro conservativo ha infatti la funzione di assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata nelle more del riconoscimento del diritto di credito nell’ambito del giudizio di merito. Ne consegue che – a differenza di quanto accade per il sequestro giudiziario di cui all’art. 670 cpc – il giudice che lo autorizzi non è tenuto a individuare i beni da sottoporre a cautela, essendo rimessa tale individuazione al creditore chiamato a eseguire la misura e dovendosi dunque esaminare tutte le questioni relative alla materiale individuazione dei beni in sede di attuazione.
Presupposti per la concessione del sequestro conservativo
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. Tale accertamento si risolve in una prognosi di fondatezza della pretesa del creditore.
Con riferimento al profilo del periclum, il timore cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio –, nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito. I presupposti che valgono a fondare il periculum in mora sono alternativi.
Istanza cautelare di sospensiva di delibera di società di persone e modifica del criterio di distribuzione degli utili
Deve ritenersi ammissibile in corso di causa – secondo le regole generali – l’istanza anticipatoria di sospensione degli effetti della delibera impugnata, ponendo l’art. 2378 c.c. un vincolo solo quanto alla preventiva instaurazione del giudizio di merito. L’istanza cautelare deve ritenersi ammissibile anche in relazione all’impugnativa delle delibere di società di persone.
Nelle società semplici il contratto può essere modificato esclusivamente con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente ex art. 2252 c.c. Se tale deroga è prevista dallo stesso atto costitutivo, deve ritenersi legittima la delibera dei soci che deroghi al criterio ordinario di ripartizione degli utili ex art. 2263 c.c., introducendo un diverso criterio, purché rispettoso del principio dell’art. 2265 c.c.
Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e requisito del periculum in mora: è necessario il fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito
Se il ricorrente nulla deduce in ordine ad una eventuale incapienza del patrimonio del resistente (patrimonio che, anzi, nel caso di specie, risulta di rilevante consistenza sia per proprietà immobiliari sia per redditi professionali sia per partecipazioni societarie ed aumentato di recente tramite l’acquisto di ulteriore immobile) non sussiste il timore di perdere la garanzia generica del proprio credito idoneo a fondare l’adozione della misura cautelare richiesta.
Amministratore di fatto di una società di capitali
L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione.
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci nell’esercizio dell’attività di impresa.
Impugnazione della delibera per mancata convocazione del socio
L’art. 2378, co. 3, c.c. disciplina il procedimento cautelare diretto a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle delibere (o decisioni) ed è un procedimento a cognizione sommaria nel quale il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, procedendo, con riferimento a tale ultimo profilo, a una comparazione tra il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione e quello che deriverebbe alla società dalla sospensione della delibera.
Il termine “esecuzione”, utilizzato dall’art. 2378, co. 3, c.c., non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Una diversa interpretazione – considerato che l’art. 35 d.lgs. 5/2003 attribuisce agli arbitri, ai quali secondo l’art. 34 è possibile devolvere solo le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, il potere di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera – finirebbe infatti per restringere immotivatamente l’ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili. Ne consegue che pure le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva (quali sono ad esempio quelle di approvazione del bilancio, aventi mera efficacia dichiarativa), possono essere sospese ex art. 2378, co. 3, c.c.
L’omessa convocazione del socio, nelle s.r.l. che seguono il metodo assembleare, integra l’ipotesi di nullità dell’assoluta assenza di informazione prevista dall’art. 2479 ter, co. 3, c.c.
Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non è sufficiente che, tra due controversie, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una delle controversie costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, l’accertamento della quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata.
Responsabilità degli amministratori per finanziamenti infragruppo a favore della controllante.
Valutazione del periculum in mora nel giudizio di sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia
Nel giudizio cautelare avente ad oggetto la sospensione degli effetti della delibera consiliare di esclusione del socio moroso e/o inadempiente alle obbligazioni contratte con la cooperativa edilizia, è da escludere in radice la sussistenza del periculum in mora riconnesso alle condizioni di età e di salute del socio escluso se la società abbia ribadito il proprio impegno a non richiedere lo sloggio dello stesso sino alla decisione della causa nel merito.