Quando la fotografia può essere considerata opera dell’ingegno?
Ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 7 LA, le fotografie, per poter essere qualificate come opere dell’ingegno, devono avere carattere creativo. Ciò significa, che devono costituire manifestazione della personalità dell’autore e questa deve trasparire da vari concorrenti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, ecc. La fotografia deve lasciare trasparire l’apporto personale dell’autore, il quale non si limita a riprodurre e documentare situazioni reali, ma, tramite il suo apporto creativo e la valorizzazione degli effetti e, per esempio, la scelta del soggetto e della sua espressione, riesce a creare suggestioni, purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto meramente tecnico.
Tutelabilità del diritto morale d’autore da parte degli eredi e modificazioni dell’opera “sostitutive” ed “elaborative”
Il diritto morale d’autore dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere, ex art. 23 l.a. dai prossimi congiunti, quale diritto proprio (stante la intrasmissibilità mortis causa dei diritti della personalità) a difendere la stima sociale e l’immagine di una persona non più in vita. Pertanto, [ LEGGI TUTTO ]