La conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Ai sensi dell’art. 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (o un lodo esecutivo). Pertanto, dopo tale momento non vi è più sequestro, né materia di decisione del giudice che lo ha emesso ex art. 669 novies c.p.c. Gli effetti della mancata ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 156 disp. att. c.p.c. riguardano la sola procedura esecutiva.
Sospensione degli effetti della delibera di esclusione del socio di s.a.s.
In caso di pignoramento di quote di s.r.l. il voto è esercitato dal custode
In caso di quota sottoposta a pignoramento, la legittimazione all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi spetta al custode per applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., atteso che sia il pignoramento che il sequestro assolvono ad una funzione conservativa del valore del bene tale per cui la situazione del creditore pignorante è equiparabile a quella del sequestrante. Ne deriva che il mancato avviso di convocazione di un’assemblea al custode rileva come causa di nullità della delibera assembleare assunta ai sensi dell’articolo 2479 ter, co. 3, c.c., dovendosi assimilare l’ipotesi di carenza assoluta di informazione a quella di carenza assoluta di convocazione.
Gli effetti della trascrizione presso l’u.i.b.m. degli atti di acquisto e del verbale di pignoramento
Benché si possa convenire che la trascrizione non abbia efficacia costitutiva del trasferimento, si deve tuttavia osservare che essa nemmeno assolve, al contrario, ad una mera funzione di pubblicità-notizia, ma integra, piuttosto, un presupposto di opponibilità ai terzi dell’avvenuto trasferimento: e infatti a norma dell’art. 139 CPI gli atti soggetti a trascrizione finché non siano trascritti non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.
Mentre la trascrizione anteriore di un atto di acquisto toglie ogni effetto all’atto costitutivo di un diritto incompatibile, trascritto successivamente, la trascrizione del verbale di pignoramento non ha la stessa efficacia preclusiva, ma sospende gli effetti degli atti trascritti posteriormente, che possono tornare ad esplicarsi pienamente se il pignoramento non sia poi sfociato in una vendita coattiva, o se l’eventuale aggiudicazione non sia a sua volta trascritta entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.
Sull’autorità del giudicato nelle controversie contrattuali
L’efficacia preclusiva dell’accertamento è destinata ad estendersi anche alle questioni presupposte che non siano state fatte valere in sede di opposizione, non essendo più consentito al debitore nel successivo giudizio porre in discussione la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito opposto per doglianze differenti.
L’autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Ne discende quindi che qualora giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.
Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali
L’azione dei creditori sociali si prescrive, ex art. 2949 c.c., nel termine di cinque anni, che decorre non dal momento del compimento degli atti gestori lesivi commessi dall’amministratore, bensì da quello (diverso e successivo) dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza del patrimonio della società ai fini del soddisfacimento delle loro ragioni di credito. Tale dies a quo non coincide necessariamente con la messa in liquidazione della società il cui amministratore è stato convenuto, in quanto la liquidazione può essere determinata alternativamente da una delle diverse cause di cui all’art. 2484 c.c. e rappresenta una fase in cui la società destina l’attivo proprio all’estinzione dei debiti sociali, in vista della chiusura dell’impresa. Il dies a quo non coincide necessariamente neppure con la data della notifica, da parte dei creditori-attori, di una diffida ad adempiere alla società, in quanto l’inadempimento di un’obbligazione da parte della società potrebbe dipendere dalle più svariate ragioni e non preludere necessariamente una situazione di incapienza patrimoniale. Il dies a quo può invece correttamente essere individuato nel giorno dell’infruttuoso esperimento di una procedura di espropriazione, promossa dai creditori, in quanto da tale momento può parlarsi con certezza di insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento del credito.
Può essere considerato responsabile di atti di mala gestio, ai sensi dell’art. 2394 c.c., l’amministratore che ha compiuto un’operazione che si presentava ex ante come imprudente e incauta, in quanto conclusa con una società appena costituita e priva di patrimonio, con la cessione integrale dei propri unici asset immobiliari, in mancanza di garanzie, reali o personali.
Diritto di accesso ai documenti sociali in capo al socio titolare di quote pignorate
Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti titolare di quote di partecipazione sociale, già oggetto di pignoramento, è legittimato ad esercitare il proprio diritto di controllo sulla società, previsto dall’art. 2476 c.c., 2° comma, potendo, quindi, consultare i libri sociali ed ogni altro documento relativo all’amministrazione, ed estrarne copia.
Ciò in quanto, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, si applica il combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., ai sensi del quale il socio, in concorrenza con il creditore pignoratizio, risulta legittimato ad esercitare i diritti amministrativi non espressamente previsti dall’art. 2352 c.c., tra cui rientra il diritto di visione dei documenti societari ai sensi dell’art. 2476 c.c., 2° comma.
Sequestro conservativo dell’azienda
L’azienda non può essere oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., non essendo la stessa oggetto [ LEGGI TUTTO ]