L’irrilevanza della spedizione di copia dell’atto all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla controparte al fine di determinare il tempestivo deposito di un atto in giudizio
La spedizione di copia dell’atto all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla controparte costituisce adempimento informale che non assolve in alcun modo all’onere del deposito in cancelleria, non dovendosi confondere la norma processuale contenuta nell’art. 170 c.p.c. sulle comunicazioni alle parti costituite dei c.d. biglietti della cancelleria, con quella relativa ai depositi nella stessa (cancelleria) mediante i quali deve tassativamente avvenire la partecipazione all’ufficio giudiziario degli atti di parte; pertanto l’attore deve ritenersi decaduto dalla facoltà di “indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali” per non aver ritualmente depositato la rispettiva memoria nel termine assegnato.