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5 Febbraio 2019

La postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 co. 2 c.c. opera in caso di “rischio di insolvenza” della società

I presupposti per la postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 co. 2 c.c. devono essere ricondotti ad un’unitaria nozione definibile quale “rischio di insolvenza” dante luogo ad un concorso potenziale tra tutti i creditori della società. In particolare, tale interpretazione unitaria del secondo comma appare preferibile in quanto, da un lato, assicura oggettività al primo parametro normativo (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio”) altrimenti di opinabile lettura anche alla luce delle scienza economiche e, d’altro lato, chiarisce il significato sempre oggettivo del secondo parametro normativo, ove il riferimento a “situazioni finanziarie nelle quali sarebbe stato ragionevole un conferimento”, implica il rinvio a un comportamento ragionevole (vale a dire standardizzato, socialmente tipico) non tanto del socio quanto del terzo finanziatore, il quale, appunto, in presenza di una crisi dell’impresa, non sarebbe normalmente disposto a finanziarla.

Inoltre, la postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di postergare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento del suo avveramento e ad impedire in tal modo l’esigibilità del credito del socio la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.

Costituisce questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se il versamento effettuato dai soci tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell’impresa collettiva (configurandosi, in tale ultima ipotesi, un contratto atipico di conferimento di capitale qui inteso come capitale di rischio in senso economico); nel qual ultimo caso il diritto alla restituzione, prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo qualora il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.

1 Dicembre 2017

Postergazione di finanziamenti soci erogati in situazione emergenziale

La circostanza che alcuni finanziamenti siano stati effettuati dai soci, in favore della società, per fronteggiare esigenze urgenti e sopperire all’impossibilità di operare mediante rapporti bancari, a seguito della revoca di tutte le linee di credito, conferma l’impossibilità della società stessa di esercitare normalmente la propria attività, e dunque la necessità di ricorrere a conferimenti di capitale, con la conseguenza che i finanziamenti sono postergabili ex art. 2467 c.c..

6 Febbraio 2017

Compensabilità del debito da aumento di capitale e principio di postergazione dei finanziamenti dei soci

Il principio di postergazione legale esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire, in tal modo, l’esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori.  Ciò posto, l’inesigibilità del credito derivante dalla postergazione legale impedisce necessariamente l’operatività della compensazione con il debito del medesimo socio derivante dall’aumento di capitale. 

L’art. 2467 c.c. è ostativo all’operare tanto della compensazione legale, mancando il requisito della esigibilità di uno dei due crediti, quanto della compensazione volontaria, in quanto l’amministratore della società ha il dovere di opporre la postergazione del finanziamento del socio.  

Incombe sulla società convenuta dal socio per la restituzione del finanziamento eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 2467 c.c.

29 Dicembre 2016

Impugnazione della delibera di bilancio: la violazione dell’art. 2427 n. 19 c.c. non costituisce causa di nullità

La violazione della indicazione in nota integrativa della postergabilità di un finanziamento soci dà luogo ad una mera irregolarità e non già ad una ipotesi di nullità; e ciò in quanto non vi è una falsa rappresentazione della situazione debitoria della società, quanto piuttosto una diversa rappresentazione del profilo temporale dei pagamenti.

L’azione di nullità [ LEGGI TUTTO ]

13 Ottobre 2016

Finanziamenti dei soci di s.r.l.: ambito applicativo e presupposti della postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c.

L’art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), così da includervi senz’altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, [ LEGGI TUTTO ]

13 Giugno 2016

Condizioni di applicabilità dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti erogati da soci

La regola della postergazione del finanziamento-soci di cui all’art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purchè vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l’anticipazione della tutela del terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori. [ LEGGI TUTTO ]

5 Giugno 2016

Il presupposto per l’operatività della postergazione di un preteso finanziamento è una adeguata allegazione e documentazione dello stato di crisi della società

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore del socio e amministratore unico di una s.r.l. contro la stessa s.r.l. per un credito riconosciuto nel bilancio ordinario di due esercizi sociali consecutivi, opera la compensazione nella misura del controcredito vantato dalla opponente per i costi sopportati per titoli inerenti l’immobile occupato dal socio. Deve invece ritenersi infondata l’eccezione di postergazione del credito effettuato dal socio e sollevata dalla s.r.l. in ragione del fatto che l’attrice non ha né allegato né documentato il presupposto di postergazione rappresentato dalla situazione di crisi della società nelle date di erogazione del preteso finanziamento.

25 Gennaio 2016

Postergazione di finanziamenti soci di s.r.l. e onere della prova

Quando un socio chieda la restituzione di un prestito effettuato alla società, incombe sulla società debitrice l’onere di eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni cui l’art. 2467 c.c. ricollega l’effetto legale della postergazione e quindi l’inesigibilità del credito.

26 Ottobre 2015

Postergazione dei finanziamenti del socio alla società

Il finanziamento effettuato dal socio alla società deve ritenersi assoggettato al particolare regime di inesigibilità e postergazione previsto dall’art. 2467 cod. civ., là dove i presupposti indicati dalla norma sussistano sia al momento del versamento che della esazione del rimborso.

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