Condizioni di applicabilità dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti erogati da soci
La regola della postergazione del finanziamento-soci di cui all’art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purchè vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l’anticipazione della tutela del terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori. [ LEGGI TUTTO ]
Il presupposto per l’operatività della postergazione di un preteso finanziamento è una adeguata allegazione e documentazione dello stato di crisi della società
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore del socio e amministratore unico di una s.r.l. contro la stessa s.r.l. per un credito riconosciuto nel bilancio ordinario di due esercizi sociali consecutivi, opera la compensazione nella misura del controcredito vantato dalla opponente per i costi sopportati per titoli inerenti l’immobile occupato dal socio. Deve invece ritenersi infondata l’eccezione di postergazione del credito effettuato dal socio e sollevata dalla s.r.l. in ragione del fatto che l’attrice non ha né allegato né documentato il presupposto di postergazione rappresentato dalla situazione di crisi della società nelle date di erogazione del preteso finanziamento.
Postergazione di finanziamenti soci di s.r.l. e onere della prova
Quando un socio chieda la restituzione di un prestito effettuato alla società, incombe sulla società debitrice l’onere di eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni cui l’art. 2467 c.c. ricollega l’effetto legale della postergazione e quindi l’inesigibilità del credito.
Postergazione dei finanziamenti del socio alla società
Il finanziamento effettuato dal socio alla società deve ritenersi assoggettato al particolare regime di inesigibilità e postergazione previsto dall’art. 2467 cod. civ., là dove i presupposti indicati dalla norma sussistano sia al momento del versamento che della esazione del rimborso.
Profili causali e contabili dei versamenti dei soci e onere di qualificazione dell’apporto
Colui che agisce per la restituzione del capitale versato in una società ha l’onere della prova circa la qualificazione del versamento come mutuo o come finanziamento.
Illecita restituzione ai soci di finanziamenti postergati e continuazione attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento
Qualora l’amministratore di una società a responsabilita limitata proceda alla restituizione di finanziamenti soci che siano da considerare postergati ai sensi di legge, risponde del danno subito dal patrimonio sociale, danno che è da considerarsi pari all’importo dei finanziamenti restituiti aumentato degli interessi legali e della rivalutazione. [ LEGGI TUTTO ]