Diritti di controllo del socio in concorrenza con la società partecipata
Il diritto di controllo comprende sia il diritto all’informazione in senso stretto, che si esercita attraverso la richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sia il diritto alla consultazione, che implica l’esame diretto della documentazione sociale, ossia dei libri sociali e dei “documenti relativi all’amministrazione”, da intendersi in senso ampio con riferimento a tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società, con facoltà di estrarne copia. Al socio è rimessa la scelta in ordine alla modalità di accesso alle informazioni (richiesta di notizie o consultazione), nonché la decisione in merito all’ambito (tempo di riferimento, settori di attività, singoli affari o situazione complessiva) e al grado di approfondimento dell’istanza rivolta agli amministratori.
L’unico limite che il potere di controllo del socio incontra è quello connesso alla generale operatività del principio di buona fede e correttezza. Ciò significa che il socio non può esercitare i propri diritti di informazione e di ispezione con modalità vessatorie od emulative tali da recare inutilmente intralcio alla gestione sociale ovvero al fine di ostacolare l’attività della società o di danneggiarla. Il diritto di informazione del socio deve essere in ogni caso contemperato con le esigenze di riservatezza della società, tutte le volte in cui il socio richiedente si ponga in rapporto concorrenziale con la società medesima e il diritto di ispezione venga, quindi, esercitato in modo strumentale e per finalità estranee a quelle di controllo, avuto riguardo alla concreta posizione del socio medesimo. Pertanto è da escludere che il socio che esercita un’attività in concorrenza con la società partecipata possa avere accesso ad informazioni che gli consentano di operare sul mercato con vantaggio competitivo e che possano essere da lui utilizzate per scopi estranei al controllo, a vantaggio di terzi e con danno potenziale per la società.
Diritto di ispezione del socio di s.r.l.: presupposti, modalità e limiti
Il diritto ispettivo del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta ex se al socio medesimo senza limiti, salvo solo l’abuso.
Tale diritto comprende l’accesso, che deve avvenire in modo ordinato e in tempi congrui, previa anticipata indicazione da parte del richiedente di quali siano (anche per categorie) i documenti che si intendono esaminare (ciò per rendere ordinato l’esame, e senza che ciò vieti in sede ispettiva di esaminare ulteriori documenti collegati o pertinenti, sempre nel rispetto di principi di ordine) ed esclusa qualsiasi possibilità di autonoma esecuzione di estrazioni e copie da parte del socio o del suo delegato, mentre la società deve consegnare copie di quanto richiesto, previa soddisfazione di eventuali spese.
I limiti imposti dall’abuso e che possono condurre a limitare l’accesso possono essere poi di due ordini: possono derivare dalla pretestuosità, espressa in particolare dalla indebita frammentazione o ingiustificata reiterazione delle richieste; possono venire dalle concrete modalità di accesso quando il socio travalichi i limiti dei suoi diritti; oppure dal fine lesivo e in particolare anticoncorrenziale del socio, ciò di cui devono però essere allegati indici seri. Pur se risulta che il socio abbia esercitato il suo diritto con modalità non ordinate, senza adeguata specifica preventiva indicazione dell’oggetto (il che si riflette sulla sua domanda), e, nel concreto, con abuso nella esecuzione autonoma di estrazioni e copie, altresì va negato che la società possa rifiutare tout court di soddisfare il suo diritto, se adeguatamente esercitato.
Diritto d’ispezione del socio di s.r.l. sulla documentazione della s.p.a. controllata
Ai sensi dell’art. 2476 co. 2 c.c., i poteri di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. sui “documenti relativi all’amministrazione della società” devono avere ad oggetto tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata [ LEGGI TUTTO ]
Il socio di s.r.l. ha sempre diritto all’esercizio del potere di controllo
Il socio che in precedenza non abbia avanzato riserve o contestazioni sulla gestione della società, ovvero abbia votato a favore dell’approvazione dei bilanci di esercizio, o ancora non abbia impugnato le relative delibere di approvazione, preserva comunque il pieno diritto di accesso alla documentazione sociale in base ai poteri di controllo ad esso conferiti dall’art. 2476, co. 2, c.c. Tale conservazione delle facoltà del socio si desume [ LEGGI TUTTO ]