O.P.A.: intese collusive, discrezionalità di CONSOB e preclusioni del Giudice Ordinario. Inadempimento di obblighi conformativi e sterilizzazione del diritto di voto
E’ precluso al Giudice ordinario l’accertamento di intese collusive nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, essendo la collusione prevista come presupposto di un potere discrezionale attribuito a CONSOB, che ha carattere autoritativo e conformativo e non meramente dichiarativo ed accertativo. [ LEGGI TUTTO ]
L’applicabilità delle sanzioni dell’art. 110 t.u.f. all’ipotesi della O.P.A. preceduta da intese collusive
La collusione ai sensi dell’art. 106 co. 3, lett. d), n. 2) t.u.f. è uno dei presupposti per la rideterminazione in rialzo del prezzo dell’O.P.A. da parte della Consob, ma non è oggetto di un divieto né parametro per quantificare gli obblighi dell’offerente, e dunque non rientra nelle violazioni dell’obbligo di O.P.A. Il potere della CONSOB di rideterminare in rialzo il prezzo dell’O.P.A. è infatti un potere costitutivo (oltre che discrezionale), non un potere sanzionatorio. Da questo discende che le sanzioni di cui all’art. 110 t.u.f., non si applicano in caso di intese collusive, in quanto presupposto delle sanzioni non è qualunque violazione della disciplina dell’O.P.A., ma unicamente la violazione dell’obbligo di lanciare l’O.P.A. nei termini di legge al prezzo corrisposto al venditore. Argomenti letterali, teleologici e sistematici portano ad affermare che all’accertamento di una collusione non consegue alcun obbligo di vendere ex art. 110 t.u.f. né la sterilizzazione del diritto di voto, ma consegue la conformazione autoritativa dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 106 t.u.f. tramite il provvedimento in rialzo.