Non sussiste una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. quando l’amministratore di sostegno possa essere autorizzato dal giudice tutelare a sostituire il socio o l’amministratore nell’esercizio dei suoi diritti
Benché sussista un impedimento dovuto a condizioni di salute nell’esercitare i potere di amministratore e/o i diritti sociali, ciò non è sufficiente ad integrare un’impossibilità oggettiva di conseguimento dell’oggetto sociale o di funzionamento dell’assemblea, allorquando l’amministratore di sostegno possa essere autorizzato dal giudice tutelare a sostituirsi nell’esercizio delle prerogative tipiche del socio e/o amministratore. Tali poteri, se non già compresi nel decreto di nomina, possono comunque essere conferiti dal giudice tutelare con una modifica ad hoc del provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, il quale potrà così convocare l’assemblea ai fini delle determinazioni necessarie a garantire la prosecuzione dell’attività sociale, come ad es. la nomina di un nuovo amministratore dotato dei requisiti e delle abilitazioni di natura tecnica richieste dal particolare tipo di attività svolta dalla società oppure la messa in liquidazione volontaria.
Sui poteri dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l.
Il potere dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l. investito – ai sensi del relativo provvedimento di nomina del Giudice tutelare – di tutti gli adempimenti connessi all’attività societaria e alla sua gestione ordinaria e straordinaria quale rappresentante del beneficiario (che per l’effetto è da intendersi privato di ogni conseguente potere connesso e derivante dal ruolo e dalle cariche ricoperte nella indicata società), comprende tutti gli atti e le decisioni che beneficiario poteva assumere nell’ambito della società sia come socio, sia come amministratore.