Congruità del termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso in un contratto di concessione di vendita nel settore automobilistico
In un contratto di concessione di vendita, lo stato di dipendenza economica che i distributori soffrono nei confronti dell’impresa fornitrice è riequilibrato dalla previsione di un termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte di quest’ultima. Peraltro, la congruità del termine di preavviso deve essere ricondotta nell’ambito delle valutazioni proprie attinenti alla cessazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato. Il settore della vendita di autoveicoli e pezzi di ricambio, sotto tale profilo, è stato oggetto di regolamentazione comunitaria: dapprima, i Regolamenti UE 1475/95 e 1400/02 hanno stabilito un termine di due anni, riducibile a uno nel caso di riorganizzazione dell’intera rete di distribuzione, o di parte sostanziale di essa, da parte del fornitore. In tempi più recenti, la mancata riproduzione di una simile previsione nel vigente Regolamento UE 461/10 sembra suggerire che un termine biennale di preavviso per il recesso, senza previsione di termini più contenuti in presenza di obiettive ragioni di mercato, non possa ritenersi pertinente alla necessità di un tempestivo recupero di efficienza da parte del fornitore, risultando tale intervallo di tempo oggettivamente inadatto per la sua eccessiva rigidità a tutelare le ragionevoli esigenze dell’impresa concedente in presenza di situazioni di obiettiva difficoltà, anche tenuto conto del necessario rispetto degli interessi dell’impresa concessionaria; sembra ragionevole, perciò, non vincolare le parti a termini precostituiti.
Legittimazione attiva del cessionario di azienda, abuso di dipendenza economica e contrarietà del recesso ad nutum al principio generale di buona fede
Ai fini della legittimazione attiva, la cessionaria di azienda deve provare l’intervenuto contratto di cessione ai sensi dell’art. 2556 c.c. [ LEGGI TUTTO ]
Revoca senza giusta causa e senza preavviso del liquidatore con incarico a titolo oneroso e a tempo indeterminato
L’ assenza di una giusta causa di revoca del liquidatore che vantasse un diritto al compenso, in forza della delibera di nomina, determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore medesimo, ferma restando la validità della delibera di revoca. Tale pretesa risarcitoria [ LEGGI TUTTO ]
Problemi in tema di revoca dell’amministratore di s.r.l. in assenza di giusta causa
Nel potere dei soci di s.r.l. che rappresentano almeno 1/3 del capitale di sottoporre gli argomenti di decisione all’assemblea attribuito dall’art. 2479 c.c., rientra anche il potere di convocare direttamente l’assemblea su quegli stessi argomenti, anche senza previa sollecitazione della convocazione da parte dell’organo amministrativo.