Ordinata liquidazione del patrimonio sociale e responsabilità del liquidatore
Un creditore può dedurre una responsabilità ex artt. 2489 (e 2495 co. 2) c.c. dell’organo liquidatorio nel caso in cui sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado, con conseguente danno equivalente (non all’ammontare stesso del credito, bensì) all’importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato i principi ai quali è tenuto, per legge, ad attenersi.
A questo proposito, il liquidatore di una società di capitali ha infatti l’inderogabile dovere di procedere ad un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale (a) pagando i debiti secondo il principio della par condicio creditorum ma nel dovuto rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione e, quindi, (b) graduando, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, l’insieme dei debiti sociali, il cui pagamento deve avvenire dando precedenza a quelli garantiti da cause di prelazione.
Esercizio della prelazione statutaria e insorgenza del vincolo a contrarre
La denuntiatio con la quale il socio intenzionato a cedere la propria quota (promittente) comunica alla restante compagine tale circostanza al fine di permettere agli altri soci l’esercizio del diritto di prelazione previsto nello statuto non rappresenta una offerta contrattuale, ma una mera dichiarazione di intenzione di vendita a un terzo. Si tratta di un invito a contrarre da cui non sorge nessun obbligo immediato a carico del socio promittente, il quale resta libero anche di non stipulare il contratto cui la prelazione è riferita.
Il patto di prelazione non contiene un pactum de non contrahendo bensì una semplice promessa di preferenza
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno [ LEGGI TUTTO ]
La clausola di prelazione statutaria non opera nelle ipotesi di “change of control”.
In materia di s.p.a., pur in presenza di clausola di prelazione statutaria avente portata applicativa molto ampia, la fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale non può equipararsi al fenomeno, del tutto differente, del mutamento del controllo di un socio. [ LEGGI TUTTO ]
Conseguenze della mancata autorizzazione ex art. 19, comma 1, TUB
Il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo. Il conferimento attiene alla fase esecutiva di un contratto già concluso ed il versamento deve essere inteso come obbligo del sottoscrittore e non come fatto attinente alla fase formativa del negozio.
S.p.a. partecipata da fondo comune di investimento, clausola statutaria di prelazione e avvicendamento di SGR dovuto a commissariamento
In materia di s.p.a., la clausola statutaria di prelazione deve essere interpretata restrittivamente, rimanendo precluso il ricorso ad interpretazioni estensive ed analogiche.
Efficacia reale della prelazione statutaria. Opponibilità del patto. Inconfigurabilità di un diritto di riscatto.
Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l’acquisto delle partecipazioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente [ LEGGI TUTTO ]
Violazione della clausola di prelazione e sequestro delle azioni
Il socio, al quale non sia stata previamente comunicata dal socio trasferente la cessione delle partecipazioni sociali soggette a clausola di prelazione statutaria, può chiedere il risarcimento del pregiudizio subito, ma non può pretendere [ LEGGI TUTTO ]
Il diritto di prelazione nelle ipotesi di trasferimento infra soci
La clausola statutaria che preveda, senza ulteriori precisazioni, “il diritto di prelazione a favore dei soci nelle ipotesi di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi” non può essere interpretata nel senso di escludere la sua operatività con riguardo ai trasferimenti infra soci.
La denuntiatio rappresenta la mera dichiarazione di un’intenzione a vendere ad un terzo, volta ad innescare un’eventuale proposta di acquisto da parte dell’oblato, alle medesime condizioni dichiarate nella denuntiatio, proposta alla quale dunque, per la conclusione del negozio di cessione, deve far seguito un’ulteriore accettazione del denunziante, solo in presenza della quale si può dire concluso il negozio. E’ allora da respingere la configurazione della denuntiatio e del conseguente atto di esercizio della prelazione quali, rispettivamente, proposta contrattuale e correlativa accettazione, idonee a dar vita ad un negozio di cessione.
Sospensione della delibera assembleare per asserita violazione del pactum praelationis contenuto nello statuto di srl
Il socio che impugni la deliberazione assembleare assunta in apparente violazione delle regole statutarie sulla trasferibilità delle quote di srl non può limitarsi a dimostrare in giudizio l’esistenza del pactum praelationis ma deve anche allegare e provare che [ LEGGI TUTTO ]