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8 Gennaio 2021

Azione di responsabilità del fallimento nei confronti dell’amministratore per violazioni di norme ambientali

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell’impresa al momento dell’apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art.24 LF, restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, applicabile “ratione temporis”) è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art.2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art.5 della legge fall., derivante, “in primis”, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Secondo un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria nei confronti di amministratori di società è la ricorrenza di un danno al patrimonio sociale (e, quindi, ai creditori alla cui soddisfazione tale patrimonio è destinato) legato da specifico nesso causale ad un inadempimento dei doveri gestori, sicché, in dipendenza di tale principio di causalità, l’attore in responsabilità ha l’onere di allegare un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato [nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda del fallimento attore avendo quest’ultimo indicato come danno il deprezzamento dell’immobile sociale, di per sé in realtà connotato in senso neutro sia rispetto al patrimonio sociale sia, specularmente, rispetto alle ragioni dei creditori su tale patrimonio].

23 Novembre 2020

Azione del curatore fallimentare e obbligazione risarcitoria solidale: presupposti e onere della prova

L’irregolare gestione della società e l’alterazione dei dati di bilancio al fine di occultare le passività e la perdita del capitale sociale non ammettono limitazioni soggettive, anche in termini cronologici, in ordine alla responsabilità, essendo amministratori e sindaci chiamati a rispondere in solido del debito.

Il termine di prescrizione dell’azione esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. – cumulativa delle fattispecie dell’azione sociale e dei creditori – è in ogni caso quinquennale; esso decorre, quanto all’azione sociale di responsabilità, dal giorno in cui sono percepibili i fatti dannosi posti in essere dagli amministratori ed il danno conseguente (rimanendo, peraltro sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica) e, quanto all’azione dei creditori sociali, dal giorno in cui si è manifestata, divenendo concretamente conoscibile, l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti (cfr. Cass. n. 24715/2015). È stato altresì precisato che tale situazione di insufficienza patrimoniale è rappresentata dall’eccedenza delle passività sulle attività e non corrisponde allo stato di insolvenza (inteso quale sopravvenuta impossibilità, per il debitore, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), trattandosi di uno squilibrio patrimoniale più grave e definitivo, che, nelle varietà delle fattispecie concrete, ben può manifestarsi in data anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore e/o sul sindaco (che eccepisca la prescrizione dell’azione di responsabilità) la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di insufficienza patrimoniale, “con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza” (così, di recente, Cass. n. 16505/2019).

L’onere della prova risiede in capo all’attore. Il quale, anzitutto, non può imputare agli amministratori di non avere posto in liquidazione la società per una passività apparente, rivelatasi poi inesistente. In secondo luogo, in ordine al quantum risarcitorio, è necessario indicare specificamente la misura dei debiti conseguenti all’illecito dei convenuti, pena il rigetto della domanda; l’attore, peraltro, non può limitarsi a quantificare il danno in forza dell’applicazione di sole formule matematiche, le quali risultino sganciate da elementi obiettivi e da dati certi, anche quando questi siano verosimili.

21 Settembre 2020

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, eccezione di prescrizione ed onere della prova

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società, a norma dell’art. 146 L. Fall., compendia in se le azioni spettanti ai soci ed ai creditori sociali ed è soggetta a prescrizione quinquennale.

Il termine di prescrizione decorre non già dalla commissione del fatto integrativo di tale responsabilità, bensì dal (successivo) momento in cui si manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori.

L’onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale spetta al soggetto (amministratore o sindaco) che, convenuto in giudizio a seguito dell’azione di responsabilità, ne eccepisca l’avvenuta prescrizione.

27 Luglio 2020

Prescrizione del credito derivante da una cessione di quote

E’ soggetto a termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e non al termine prescrizionale breve di cui all’art. 2949 co. 1 c.c. il credito derivante da una cessione quote essendo il trasferimento di partecipazioni societarie estraneo al rapporto sociale e dovendosi quindi far risalire il diritto di credito non allo status di socio, bensì al contratto di vendita.

Danno da abusiva attività di direzione e coordinamento: legittimazione attiva e prescrizione dell’azione

L’azione svolta ai sensi dell’art. 2497 c.c. è posta a tutela di un diritto risarcitorio del socio della società eterodiretta, il quale fa valere un danno riflesso, ma proprio, per la perdita di valore e redditività della partecipazione, cagionato dall’abusiva attività di direzione e coordinamento della capogruppo. La qualità di socio della società eterodiretta nel momento in cui viene realizzata la condotta abusiva della capogruppo è sufficiente per legittimare la richiesta risarcitoria. Infatti, poiché tale richiesta riguarda un diritto entrato nel patrimonio del socio attore per effetto della condotta abusiva contestata, è irrilevante che la qualità di socio sia venuta a cessare nel corso del giudizio.

Indipendentemente dalla qualificazione dell’azione ex art. 2497 c.c. come contrattuale o extracontrattuale, il diritto con essa azionato rientra nel novero dei diritti derivanti da rapporti sociali. Pertanto, a tale diritto si applica il termine prescrizionale breve di cinque anni di cui all’art. 2949 c.c., con dies a quo individuato nel momento in cui è risultato conoscibile il pregiudizio agli interessi sociali.

La proposizione di ricorso ex art. 2409 c.c. non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato al socio da abusiva attività di direzione e coordinamento in quanto tale ricorso è inteso ad apprestare rimedi volti a rimuovere la situazione irregolare e non contiene alcuna richiesta di tipo risarcitorio come, invece, quella azionata ex art. 2497 c.c.

Applicabilità del criterio di quantificazione del danno secondo la differenza dei netti patrimoniali a fattispecie anteriori all’introduzione dell’art. 2486, secondo comma, c.c.

Le azioni di responsabilità esperibili dalla curatela nei confronti dell’organo amministrativo soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale che decorre, per l’azione sociale di responsabilità, dal momento di cessazione della carica dei componenti l’organo amministrativo e, per l’azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali ex art. 2394 c.c., dal momento in cui si manifesta l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti da intendersi quale condizione “di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore”.

Ai fini della determinazione del danno nelle ipotesi in cui l’aggravamento delle perdite derivi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa – da intendersi come un insieme di operazioni tra di esse correlate – il danno causalmente riconducibile al comportamento degli amministratori deve essere commisurato all’aggravamento del deficit patrimoniale, calcolato secondo il c.d. criterio della “perdita incrementale netta”, ossia con riferimento al valore del deficit alla data in cui sarebbe dovuta cessare l’attività di impresa e a quello riscontrato all’epoca del reale inizio della liquidazione, così superando l’impossibilità di fornire una prova specifica dell’ammontare dei danni direttamente conseguenti a ciascuna singola condotta e la necessità di procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi.

Il criterio c.d. della “differenza dei netti patrimoniali” è da ritenere pienamente utilizzabile, per la sua ragionevolezza, anche anteriormente al riconoscimento normativo operato dall’art. 378, comma 2, del D.Lgs. n.14/2019, con l’aggiunta dell’ultimo comma dell’art. 2486 c.c.

18 Giugno 2020

Conoscibilità dell’insufficienza del patrimonio sociale e prescrizione dell’azione di responsabilità proposta nei confronti degli amministratori

Il curatore fallimentare che propone l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare, è legittimato ad esercitare congiuntamente l’azione di responsabilità di natura contrattuale verso la società e l’azione di responsabilità di natura extracontrattuale verso i creditori sociali, cumulandone i benefici ai fini della reintegrazione del patrimonio della società fallita anche sotto il profilo del diverso regime di prescrizione che le connota.

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5 Giugno 2020

Termine prescrizionale per i compensi professionali nei confronti della società

In relazione al diritto al compenso del professionista nei confronti della società, non può essere fatto valere il termine prescrizionale breve di 3 anni previsto dall’art. 2956, c. 1, n. 2, c.c. per i “compensi dell’opera prestata” trovando invece applicazione il termine prescrizionale di 5 anni di cui dall’art. 2949 c.c. per tutti i diritti che “derivano dai rapporti sociali”, sempreché la società sia iscritta al Registro delle Imprese.

17 Aprile 2020

Estensione del termine prescrizionale dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie integrante gli estremi di un reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. La prescrizione decorre dalla data dell’illecito, rimanendo irrilevante che non sia stata iniziata l’azione penale.

 

16 Marzo 2020

Non punibilità di illecito antitrust per intervenuta prescrizione e mancata prova

Le condotte illecite attuate da un ente pubblico, consistenti nell’abnorme aumento tariffario per la consultazione dei nominativi negli elenchi soggetti previsti ai sensi del d.l. 262/2006 e nella predisposizione e pubblicizzazione di un sistema di monitoraggio alternativo a quelle delle imprese private, non sono più punibili una volta che sia decorso il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall’art. 2947 c.c., e conformemente dall’art. 8, d.lgs. 3/2017, tale termine decorrendo dal momento in cui qualsiasi condotta illecita era cessata.