Attribuzione di deleghe gestorie al presidente del CdA di una società a controllo pubblico
Ai sensi dell’art. 11, co. 9, lett. a), d.lgs. 175/2016, è legittima l’attribuzione, previa autorizzazione dell’assemblea, di deleghe di gestione al presidente di una società a controllo pubblico.
Invalidità del bilancio il cui progetto è stato approvato da un solo amministratore; i poteri del presidente del CdA
Il vizio di un atto del complesso procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori, compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi, che siano confluenti in un medesimo procedimento o comunque ad esso legati da un nesso di conseguenzialità necessaria, comportandone l’annullabilità. In caso di mancata approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA, il procedimento di approvazione del bilancio manca di un suo passaggio fondamentale, se non del suo fondamento, che è la esistenza di un progetto condiviso e approvato dagli amministratori, quale espressione della loro attività e responsabilità gestoria; il progetto da sottoporre alla assemblea deve, infatti, promanare dal solo organo a ciò espressamente abilitato dalla legge.
In difetto di una specifica disciplina sul funzionamento del CdA nelle s.r.l., la lacuna potrà essere integrata con la disciplina delle s.p.a. in quanto compatibile e, in particolare, possono estendersi alle s.r.l. le disposizioni relative ai poteri del presidente del CdA e alle modalità di convocazione del consiglio. L’art. 2381, co. 1, c.c. prevede, infatti, un’articolata disciplina dei poteri del presidente del CdA, che spaziano dal potere di convocare il consiglio, a quello di fissare l’ordine del giorno delle riunioni, di coordinare i lavori e di provvedere affinchè siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie in discussione. Rientra nei poteri di coordinamento dell’attività del CdA spettante al presidente anche quello di verificare la regolare costituzione dell’adunanza, di dichiarare aperta la seduta, di regolare il potere di intervento dei presenti, di moderare la discussione, di porre in votazione le diverse proposte, di proclamare i risultati della votazione, nonché di controllare la redazione del verbale e di dichiarare sciolta la seduta.
Sui poteri dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l.
Il potere dell’amministratore di sostegno dell’amministratore di s.r.l. investito – ai sensi del relativo provvedimento di nomina del Giudice tutelare – di tutti gli adempimenti connessi all’attività societaria e alla sua gestione ordinaria e straordinaria quale rappresentante del beneficiario (che per l’effetto è da intendersi privato di ogni conseguente potere connesso e derivante dal ruolo e dalle cariche ricoperte nella indicata società), comprende tutti gli atti e le decisioni che beneficiario poteva assumere nell’ambito della società sia come socio, sia come amministratore.
Responsabilità contrattuale del Presidente del CdA per violazione degli obblighi derivanti dalla carica esercitata e conseguente responsabilità solidale dei consiglieri
La responsabilità dolosa di un amministratore, risultante della valutazione da parte del giudice penale, può essere assunta a fondamento del convincimento del giudice in sede civile, solo nel caso in cui gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza penale siano invocati nel giudizio civile con efficacia di giudicato.
La mancata attivazione di una garanzia costituisce condotta colposa riferibile, in primo luogo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sotto cui il governo sono maturate le condizioni per la sua attivazione, e non attribuibile agli amministratori sotto il cui governo spirò il termine prescrizionale. È dunque addebitabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione il fatto che lo stesso, in violazione del dovere di conservazione del patrimonio della società, non abbia convocato il CdA (ai sensi dell’art. 2381 c.c.), al fine di deliberare su tale argomento.
La sospensione della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del Presidente del CdA fino alla di lui cessazione della carica (ai sensi dell’art. 2941 c.c.), non ha effetto riguardo agli altri consiglieri, che sono cessati dalla carica in un momento precedente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1310 comma 2 c.c., il Presidente del CdA, che in qualità di debitore sia stato costretto a pagare, ha regresso contro i consiglieri (condebitori) liberati in conseguenza della prescrizione. Inoltre, per come riconosciuto dalla Suprema Corte, se il condebitore solidale paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso – ex art. 1299 comma 1 c.c. – anche se non ha corrisposto il pagamento dell’intero debito, in quanto anche in questo caso ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
L’aver fatto affidamento e l’aver riposto piena fiducia verso il Presidente del CdA, non vale ad escludere profili di responsabilità per colpa in capo ai consiglieri, che hanno abdicato ad una competenza di esclusiva spettanza del CdA. Parimenti a nulla rileva il fatto che i consiglieri si dichiarino estranei alle attività poste in essere al di fuori delle sedute del CdA e alle contestate modalità di attuazione dell’operazione, adducendo che, secondo le assicurazioni fornite, l’operazione sarebbe stata posta in essere, previe le necessarie verifiche e l’adozione delle più opportune garanzie. L’illegittimità della delega comporta che i consiglieri debbano rispondere come di fatto proprio delle condotte che non avrebbero dovuto delegare e che sono state connotate da negligenza.
Rinuncia al compenso da parte del presidente del C.d.A. di una società per azioni
La rinuncia “ad ogni forma” di compenso da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni (espressa al momento dell’accettazione dell’incarico) presuppone anche la rinuncia alla remunerazione per le eventuali ulteriori funzioni, rientranti tra i compiti assegnati dalla legge all’organo gestorio, che il consiglio di amministrazione decida di delegare al presidente, non potendo quindi quest’ultimo agire giudizialmente per ottenere il compenso relativo a tali funzioni.
La determinazione del danno da mancata nomina alla carica di presidente del CdA
Con riferimento agli interessi pretensivi, l’ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva all’istanza di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, essendo necessario che egli sia titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità, di un esito favorevole.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito.
Procura ad litem rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione di società in stato di liquidazione
É valida la procura alle liti rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di società di capitali prima dell’iscrizione dello stato di scioglimento della medesima società nel registro dell’imprese.
É altresì valida la procura concessa dal presidente del consiglio di amministrazione in un momento successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dello stato di liquidazione qualora la persona del presidente coincida con quella del liquidatore, potendosi in tale caso configurarsi un’erronea indicazione della qualità di firmatario e non già [ LEGGI TUTTO ]