Gli elementi costitutivi della società di fatto
Il contratto di società di persone è un contratto a forma libera, di conseguenza, il consenso delle parti può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo e, quindi, anche per facta concludentia. Non costituendo un particolare tipo di società ma una semplice qualificazione, la società di fatto è soggetta alla disciplina della società semplice o della s.n.c. irregolare, nell’ipotesi in cui eserciti attività d’impresa.
Gli elementi costitutivi della società di fatto sono quelli menzionati dall’art. 2247 c.c. e quindi:
(i) il conferimento di beni e servizi;
(ii) l’esercizio in comune di attività economica;
(iii) l’intesa di divisione degli utili e delle perdite derivanti dall’esercizio dell’attività comune.
Tali requisiti possono essere dimostrati anche in via presuntiva.
Onere della prova e presunzioni in materia di decadenza del marchio per non uso
In materia di decadenza del marchio per non uso, la prova della mancata utilizzazione del segno, il cui onere grava su chi invoca il fatto negativo estintivo del diritto, può essere data mediante la dimostrazione [ LEGGI TUTTO ]
Tutela delle informazioni segrete: rapporto tra la disciplina della concorrenza sleale e quella ex artt. 98 e 99 c.p.i.
L’art. 2598 comma 3 c.c., quale norma c.d. in bianco, è applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i. in materia di informazioni segrete, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette: infatti, [ LEGGI TUTTO ]
Rapporti societari e giustificazione causale delle attribuzioni patrimoniali
I rapporti societari o la preparazione della costituzione di una società finalizzata a gestire un’attività comune rendono verosimile la sussistenza di giustificazione causale in relazione a pagamenti e regolamenti finanziari tra soci o coloro che [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dell’amministratore di srl per attività distrattiva, prova presuntiva di quest’ultima e inammissibilità della domanda di rendiconto
Il socio ha il diritto (ex art. 2476 c.c.) e l’onere di mettere in atto ogni iniziativa utile per consultare la documentazione rappresentativa degli atti di gestione, compresa l’instaurazione di apposita azione giudiziaria, generalmente ritenuta ammissibile anche in sede cautelare. Per tale ragione, nell’ambito del descritto assetto di diritti ed oneri, non trova spazio la domanda di rendiconto ex art. 263 cpc.
Ricorso per descrizione ex art. 129 c.p.i. ante causam e presunzioni
A tutela dell’interesse alla riservatezza e del diritto di difesa della parte resistente, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare il requisito del fumus boni iuris per la concessione delle misure cautelari regolate dal c.p.i., le quali, pertanto, non possono assumere carattere esplorativo.