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26 Febbraio 2024

Morte dell’unico socio accomandatario

Se alla morte del de cuius è venuta meno la pluralità dei soci ex art. 2272, n. 4, c.c. (richiamato direttamente dall’art. 2308 c.c. e indirettamente dall’art. 2323 c.c.) e al contempo non vi sono più i soci accomandatari (art. 2323 .c.c.), queste due autonome fattispecie possono condurre ciascuna allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il semestre successivo. In caso di concorso tra cause di scioglimento del singolo rapporto sociale e cause di scioglimento della società diverse da quella prevista dall’art. 2284 c.c., prevale quella verificatasi e perfezionatasi per prima.

Le due disposizioni di cui agli artt. 2284 e 2272, n. 4, c.c. risultano compatibili, visto che la loro operatività si svolge su piani diversi e che ciascuna di esse conserva un proprio ambito applicativo.  Pertanto, anche in caso di morte del socio in una società costituita da due soli soci rimangono comunque attivabili tutte le opzioni previste dall’art. 2284 c.c. Ove i superstiti optino per lo scioglimento della società, su tale decisione gli eredi, o legatari, del de cuius non possono incidere, giacché la loro posizione non è quella di soci, non essendo subentrati in tale veste al de cuius, ma di meri creditori della quota di liquidazione del loro dante causa. In tale ipotesi, quindi, cessa immediatamente il diritto a vedersi liquidata la quota del proprio dante causa nell’arco dei sei mesi dalla sua morte, e al fine di conseguire il valore di detta quota essi dovranno necessariamente attendere la conclusione delle operazioni relative alla liquidazione della società. In tale sede gli eredi del socio defunto, unitamente ai soci superstiti, potranno partecipare alla divisione dell’eventuale attivo, quale residuerà dopo l’estinzione di tutte le passività sociali. Invero, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è tutelabile. Gli eredi non assumono tuttavia la qualità di soci della società in liquidazione, partecipando solo alla distribuzione dell’eventuale attivo e, dunque, per converso, non dovendo anticipare le spese di liquidazione.

Il prezzo della compravendita è tale da determinare la carenza di causa del contratto solo laddove sia concordato un prezzo obiettivamente non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. Da ciò consegue che la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, può rilevare sotto il profilo dell’individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione e operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale.

16 Dicembre 2020

La pattuizione di un prezzo simbolico ed apparente rende nullo il contratto di compravendita

L’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità del contratto di compravendita per difetto di causa.

2 Luglio 2013

Potere correttivo del giudice sull’equilibrio contrattuale, interpretazione dello statuto consortile e misura dei contributi dovuti in caso di recesso

Il giudice può rideterminare, integrando la relativa disposizione dello statuto consortile secondo i dettami della buona fede oggettiva (art. 1374 cod. civ.), nonché interpretandola secondo il canone di buona fede (art. 1366 cod. civ.), la misura del corrispettivo dovuto dal consorziato per il recesso dal consorzio [ LEGGI TUTTO ]

16 Maggio 2013

Clausola di earn out nella determinazione del corrispettivo di cessione delle quote

Secondo un’interpretazione di buona fede del contratto quando la grandezza cui è parametrato il prezzo di cessione delle quote di società è influenzabile da una parte (nella specie, l’acquirente con le politiche di bilancio) appare corretto che le grandezze considerate siano ridimesionate onde mantenere costante la valutazione effettuata dai nuovi soci con quelle effettuate in precedenza, poichè diversamente non vi sarebbe quella oggettività degli indicatori cui le parti volevano fare riferimento.