Validità della vendita di quote societarie a prezzo vile
Lo squilibrio originario delle prestazioni non può invalidare per carenza della causa i contratti di scambio, in quanto prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Solo l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l’adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all’interpretazione della volontà dei contraenti ed all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto.
Le valutazioni di tipo tecnico, per tale loro natura, non possono essere qualificate come confessione stragiudiziale in quanto carenti della necessaria consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all’altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non avere natura di confessione stragiudiziale la relazione del commercialista circa le passività di una società ai fini della dichiarazione di fallimento della società stessa].
Cessione di partecipazioni sociali
Il requisito indefettibile del negozio donativo, così come di ogni altro negozio giuridico liberale, è rappresentato dall’animus donandi, la cui prova deve essere fornita da colui che prospetti in giudizio la simulazione relativa di una compravendita quale dissimulazione di una donazione diretta, non essendo tale intento automaticamente desumibile dalla sproporzione tra le due entità economiche – ovverosia valore e corrispettivo della cessione – o dall’assenza di un interesse economico in capo al cedente. Se così fosse ogni compravendita con corrispettivo meramente simbolico o sproporzionato per difetto finirebbe per dover essere intesa come dissimulante in verità un negozio giuridico liberale. In ogni caso, così come osservato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. II, 10/09/2019, n. 22617), il prezzo di compravendita di una partecipazione sociale deve ritenersi inesistente – con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale – quando risulti concordato un prezzo non serio, perché privo di valore e perciò meramente simbolico: ciò a maggior ragione nel caso in cui non sia stato concluso a latere della cessione un altro negozio dal quale lo stesso cedente possa aver ottenuto un vantaggio economico, giuridico o anche solo empirico da tale operazione, contrastando la stessa con il principio di razionalità degli spostamenti di ricchezza.