Insindacabilità delle scelte gestorie e responsabilità degli amministratori
All’amministratore di una società a responsabilità limitata [nel caso di specie, convenuto in giudizio dalla curatela fallimentare] non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai [ LEGGI TUTTO ]
Ancora sulla responsabilità per attività da direzione e coordinamento e sulla quantificazione del danno risarcibile
La decisione della capogruppo di stornare il core business di una controllata e di cessare ex abrupto ogni forma di assistenza finanziaria, determinando l’annichilimento imprenditoriale della società e l’annullamento [ LEGGI TUTTO ]