Invalidità della delibera assembleare per conflitto di interessi e abuso di maggioranza
Non sono sindacabili in sede giudiziaria i motivi del voto espresso dalla maggioranza dei soci di una società se non nei limiti in cui – in violazione del principio di buona fede in senso oggettivo – la deliberazione sia preordinata al solo fine di perseguire esclusivamente interessi divergenti da quelli societari (conflitto di interessi) ovvero di ledere gli interessi degli altri soci (abuso di maggioranza).
L’abuso della regola di maggioranza è configurabile quando la delibera oggetto di impugnazione risulta arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza, il quale dovrà a tal fine indicare i sintomi di illiceità della delibera, deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente, in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato.
L’abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la deliberazione non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale –, oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.
Ai fini dell’annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società.
Divergenza di clausole tra fase di trattativa e conclusione del contratto: il limite del principio di buona fede
Il principio di buona fede contrattuale non opera con riferimento a profili pregressi – su cui le parti si siano concentrate in fase di trattative – che non siano stati poi riprodotti nell’accordo raggiunto o che siano stati disciplinati diversamente all’esito delle trattative stesse. La più recente lettura “espansiva” di detto principio ammette l’applicazione di cui all’art 1337 c.c. anche nel caso di avvenuta conclusione del contratto ed eleva a clausola generale dell’ordinamento il principio di buona fede quale espressione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Costituzione. Tuttavia, nonostante tale apertura, l’ordinamento non ammette che la buona fede apporti deroghe al consenso delle parti, introducendo nel contratto elementi estranei che non sono stati espressamente disciplinati.
Sul diritto di informazione del socio di s.r.l. e il dovere di collaborazione della società
Va accolta la richiesta presentata – ex art. 700 c.p.c. – da un socio di s.r.l., funzionale alla consultazione della documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, bancaria e fiscale richiesta onde procedere al controllo sulla gestione sociale e sull’andamento economico-finanziario della società. [ LEGGI TUTTO ]
Contratto preliminare di cessione di quote e clausola risolutiva espressa: la rilevanza della buona fede
Il comportamento delle parti nell’interpretazione delle clausole contrattuali e in tutte le fasi di esecuzione e svolgimento del conseguente rapporto deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e il loro agire va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede. [ LEGGI TUTTO ]
Contratto di cessione di quote e inadempimento del contratto di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
L’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. si ispira a un principio di proporzionalità, adeguato alla buona fede contrattuale. Ne deriva che la gravità dell’inadempimento di una parte va stabilita in base alla sua rilevanza sull’economia del rapporto, avendo riguardo all’interesse dell’altra parte, alla volontà comune dei contraenti nonché all’esigenza di mantenere un equilibrio tra le prestazioni corrispettive. [ LEGGI TUTTO ]
Esaurimento del marchio ed importazioni parallele
Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda [ LEGGI TUTTO ]
Inadempimento dei patti parasociali
I patti parasociali devono essere considerati come convenzioni atipiche che si pongono sul piano “parasociale”, poiché riguardano i rapporti personali tra i soci, non invece sul piano “sociale”, avente ad oggetto l’organizzazione della società. [ LEGGI TUTTO ]