Pagamenti ingiustificati e principio di non contestazione
Il Tribunale deve, in forza del disposto dell’art. 115 c.p.c., porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Se il curatore esperisce l’azione sociale di responsabilità per reintegrare il patrimonio sociale, la stessa natura dell’addebito di “pagamento ingiustificato” impone a ciascun resistente, incluso l’amministratore di fatto, di prendere posizione su ciascuna voce di movimentazione del conto, non solo specificando la giustificazione dei singoli importi via via ricevuti, ma anche l’inerenza e la congruità dei singoli versamenti rispetto agli scopi sociali.
Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.
Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.
In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.
La ripartizione degli oneri probatori in caso di risoluzione del contratto di cessione di azienda e di azione revocatoria
In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori spetta al debitore convenuto per la risoluzione o l’adempimento del contratto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto una volta che il creditore agente abbia fornito la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, costituita, nella fattispecie dal contratto di cessione di azienda. [ LEGGI TUTTO ]
L’onere probatorio in caso di contumacia
La contumacia è un comportamento neutrale cui non può essere riconosciuta valenza confessoria né non contestativa dei fatti allegati, pertanto in capo all’attore [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione delle deliberazioni assembleari, principio di maggioranza e onere di contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda
È invalida la deliberazione assembleare approvata senza il voto favorevole della maggioranza richiesta [ LEGGI TUTTO ]