Pagamento delle spese di giudizio in caso di cessazione della materia del contendere
Viene meno la ragion d’essere sostanziale della lite una volta intervenuto il pagamento spontaneo da parte dei convenuti di quanto richiesto da parte attrice. Tale circostanza priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, venendo meno ogni ragione di contrasto tra di esse.
Rispetto al regolamento delle spese del giudizio, l’art. 91 c.p.c. prevede il principio della soccombenza che, nel caso in cui vi sia cessazione della materia del contendere, si declina nel principio della soccombenza virtuale, secondo il quale le spese processuali gravano sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta. Non trova invece applicazione il secondo periodo del comma 1 dell’art. 91 c.p.c. – secondo cui il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92” – qualora le parti abbiano richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre la norma in oggetto presuppone una pronuncia di accoglimento della domanda di una delle parti e dunque una pronuncia nel merito, la cui necessità nel presente procedimento è venuta meno.
Adesione all’eccezione di incompetenza e applicabilità del criterio della soccombenza
In caso di adesione della controparte all’eccezione di incompetenza, il giudice può limitarsi ad indicare il Tribunale competente senza statuire sulle spese solo in caso di eccezione di incompetenza territoriale derogabile, dovendo al contrario provvedere sulle spese applicando il criterio della soccombenza in caso di eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, stante la natura decisoria dell’ordinanza che accoglie tale eccezione [nel caso di specie, avendo il convenuto aderito all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile dell’attore, il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bologna senza provvedere sulle spese].
Eccezione di compromesso proposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: profili processuali e statuizioni sulle spese
La controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo relativo ad un contratto di cessione di quote sociali può formare oggetto di clausola compromissoria e, pertanto, può essere sottoposta ad arbitrato. Infatti, tale controversia non ha ad oggetto diritti indisponibili (come gli interessi della società) e non concerne la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi (quali, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio).
In caso di eccezione preliminare di compromesso proposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, quando ritiene fondata tale eccezione, deve dichiarare la propria incompetenza e revocare il decreto ingiuntivo.
In materia di spese del giudizio, il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. può essere derogato, ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018) quando vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o altre gravi ed eccezionali ragioni.
Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto al successivo giudizio di opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale il ricorso per ingiunzione funge da atto introduttivo. Perciò, il giudice che, con sentenza, chiude il giudizio di opposizione deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite.
Soccombenza virtuale e spese processuali in caso di sostituzione di delibera nulla in pendenza di lite
La sostituzione di una delibera nulla in corso di procedimento, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non determina la compensazione delle spese di lite. Per il principio di soccombenza virtuale, infatti, la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.