Sussistenza di un debito a seguito del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico, poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni.
Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico (attrice) – poi trasformatasi in società cooperativa agricola per azioni –, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’articolo 2267, co.1, c.c., i soci della società recedente (convenuti). Gli stessi sono, pertanto, obbligati al pagamento del debito maggiorato dagli interessi decorrenti dalla data della costituzione in mora della società recedente e, laddove soccombenti all’esito del giudizio di merito, sono altresì tenuti a rifondere alla società attrice le spese processuali in virtù della regola della soccombenza.