Illegittimità dell’utilizzo dello scatto fotografico liberamente reperibile sul motore di ricerca google
Fermo restando che, in calce all’esito della ricerca, è esposto da parte della stessa Google specifico avviso secondo il quale le immagini raffigurate potrebbero «essere oggetto di copyright», la mera disponibilità sul web di una fotografia non costituisce certamente presunzione di assenza di privative autorali, gravando semmai sull’internauta l’onere di accertare l’esistenza, o meno, di diritti in capo a soggetti terzi.
Ed infatti, appartiene al bagaglio nozionistico del medio professionista, in particolar modo se operatore del c.d. fashion business, il noto principio secondo il quale l’utilizzo di una fotografia senza richiedere la liberatoria dell’autore o senza comunque sincerarsi che l’immagine sia di libera riproduzione costituisce, pacificamente, ipotesi di contraffazione.
Anteriorità brevettuali e definizione dell’imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c.
La valutazione delle anteriorità brevettuali in grado di inficiare la novità del brevetto – e dunque la sua validità – impone, attraverso un giudizio prognostico, di verificare l’effettiva possibilità per un esperto del settore di realizzare l’invenzione oggetto dell’insegnamento brevettuale attraverso la mera ricomposizione ed elaborazione delle già acquisite conoscenze del settore al momento della registrazione. A tal proposito, occorre in primo luogo effettuare un giudizio di rilevanza tra le diverse, e generalmente copiose, anteriorità afferenti a un medesimo settore, circoscrivendo quelle che costituiscono il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata dalla privativa in esame. In sostanza, affinché possa ritenersi sussistente un’anteriorità, è necessario valutare se un esperto del ramo, attraverso collegamenti ovvi tra anteriorità rilevanti e attraverso semplici associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica – alla data di deposito del brevetto o della priorità rivendicata – sarebbe stato in grado di giungere al risultato della privativa.
Non si concretizza comportamento censurabile quale imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. quando vi è una condotta meramente riproduttiva delle forme del concorrente, ma è necessario che dalla imitazione delle forme derivi, in nesso causale, un concreto pericolo di confusione o associazione: questo avviene solo qualora l’imitazione abbia riguardo a forme o aspetti peculiari dei prodotti della concorrente che, per la loro originalità e novità, individuino il prodotto, rendendolo marcatamente diverso dagli altri, tanto da evidenziarne immediatamente la provenienza di fronte alla specifica clientela alla quale esso è destinato. Infatti, la finalità che si pone l’art. 2598 c.c. è mantenere all’attività dell’impresa come concretamente svolta la sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare quella impresa come fonte della produzione di un bene o servizio che sia riconoscibile agli occhi del pubblico e abbia acquisito notorietà sul mercato, tutelandola rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti, determinando così uno sviamento della clientela. In definitiva, chi si duole dell’imitazione servile non può limitarsi a dimostrare che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria.
Sommatoria di elementi noti e altezza inventiva del brevetto
La combinazione di elementi noti (in quanto anticipati da altre anteriorità) con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore, equivale alla semplice sommatoria di caratteristiche produttive, inidonea ad attribuire [ LEGGI TUTTO ]
Ambito di protezione di programmi per elaboratore
In relazione alla protezione di programmi per elaboratore, l’art. 64 bis l.d.a. tutela l’autore del software mediante la c.d. riserva di produzione in forma permanente di programmi in natura eseguibile estendendo tale facoltà anche al codice sorgente [ LEGGI TUTTO ]
Classe di registrazione del marchio ed estendibilità (o meno) della tutela ai servizi non affini
L’ambito di tutela del marchio registrati può essere esteso anche ai servizi non affini, qualora si tratti di un marchio rinomato.
La registrazione di marchi formati da un segno simile a una indicazione descrittiva, unitamente ad altri elementi di differenziazione, non è idonea [ LEGGI TUTTO ]
Concorso di azione di contraffazione di marchi e atti di concorrenza sleale
L’azione reale di contraffazione fondata su una privativa (nel caso in esame si trattava di plurimi marchi registrati) può essere esercitata congiuntamente all’azione di tipo obbligatorio finalizzata alla repressione degli atti di concorrenza sleale purché ricorrano gli autonomi presupposti di entrambe le azioni.
Il diritto di privativa accordato al titolare del marchio non ricomprende anche il “format” dell’attività
Il diritto di privativa accordato dalla legge al titolare del marchio non può estendersi anche agli elementi identificativi dell’attività che ha luogo sotto di esso, quasi che la titolarità del marchio consentisse al suo proprietario in considerazione della sua diretta riferibilità ad uno specifico “format” imprenditoriale di riservarne solo a sè stesso l’esercizio, [ LEGGI TUTTO ]