La violazione dell’obbligo di gestione conservativa da parte dell’organo amministrativo
Qualora si verifichi una perdita del capitale sociale l’organo amministrativo deve agire al solo fine di preservare la conservazione del capitale sociale nella prospettiva della liquidazione, ovvero presentare istanza di fallimento. Devono pertanto ritenersi violati i canoni cui deve attenersi l’organo amministrativo dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società nel caso in cui l’attività di impresa sia continuata nonostante la perdita del capitale sociale.
Determinazione del danno in caso di prosecuzione dell’attività al verificarsi di una causa di scioglimento
Per la determinazione del danno causato dalla violazione del divieto di prosecuzione dell’attività in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento, il criterio a cui fare riferimento è quello della cd. differenza dei netti patrimoniali. Con tale criterio, il danno viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione (ovvero della dichiarazione di fallimento). In questo modo, il metodo adottato rispetta il nesso di causalità tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno, in quanto il dato iniziale – costituito dal patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento – risulta comprensivo anche delle perdite causate dalla gestione precedente al verificarsi della causa di scioglimento che, in tal modo, non vengono poste a carico della gestione dell’amministratore in relazione al quale viene valutato il comportamento. Il danno in termini di perdita incrementale netta, infatti, consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione.
Condanna dell’ex-amministratore al risarcimento del danno conseguente alla prosecuzione dell’attività sociale a fronte della perdita integrale del capitale e quantificazione dello stesso nella differenza tra lo sbilancio fallimentare e l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio precedente
Prova della “gestione di fatto” e responsabilità dell’amministratore cessato
Sussiste la competenza del Tribunale delle Imprese a conoscere delle “azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo…”, ivi inclusi i soggetti che esercitino di fatto funzioni di amministrazione, pur in assenza di una formale investitura.
Responsabilità di amministratori di s.r.l. fallita per indebito utilizzo di risorse sociali
L’indebito utilizzo di risorse liquide della società costituisce di per sé fonte di responsabilità degli amministratori e del conseguente obbligo di risarcire il danno, a prescindere dall’accertamento che tale condotta si atteggi come illecita prosecuzione dell’attività di impresa in presenza di una causa di scioglimento (nel caso di specie, gli amministratori hanno posto in essere una serie di atti distrattivi dopo che il capitale sociale era stato integralmente eroso da perdite, ancorché fraudolentemente occultate).
E’ soggetto [ LEGGI TUTTO ]