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9 Gennaio 2024

Gli effetti della ricognizione del debito

La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, è invalido, si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.

25 Febbraio 2020

Non costituisce storno di collaboratori l’assunzione “passiva” delle occasioni lavorative offerte spontaneamente dal mercato

Considerato che all’ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale non può essere addebitato un obbligo generico di astensione – a tutela dell’ex datore di lavoro – esteso al punto di rifiutare occasioni lavorative offerte spontaneamente dal mercato, in assenza di prova di una condotta attiva diretta allo sviamento, si deve concludere che non siano riscontrabili i presupposti per accedere ai rimedi interdittivi e risarcitori di cui all’art. 2598 c.c..

19 Gennaio 2015

Sulla efficacia obbligatoria degli accordi tra le parti

La qualificazione di un documento recante un’intesa tra due o più parti come contratto preliminare, piuttosto che di minuta o semplice puntuazione, è demandato al giudice del merito che effettua la valutazione sulla base del comportamento delle parti. Si tratta, dunque, di valutare [ LEGGI TUTTO ]