Ratio e limiti della pubblicità comparativa. Responsabilità del c.d. terzo interposto
La pubblicità comparativa è idonea a determinare nel consumatore una scelta più consapevole in quanto, quale strumento d’informazione, consente una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, della qualità delle loro prestazioni e del loro costo. Per costituire un mezzo legittimo [ LEGGI TUTTO ]
Comparazione tra prodotti nella comunicazione commerciale e concorrenza sleale
La comparazione di un prodotto ad un altro di un concorrente costituisce una politica commerciale lecita in quanto rispondente alle precise aspettative di informazione del pubblico di riferimento, purché sia rispettosa delle regole di leale concorrenza delineate dall’art. 2598 c.c.
Enfatizzare in maniera eccessiva, e contrariamente al vero, il contributo, pur fornito da un terzo, all’ideazione di un prodotto commercializzato da un’altra azienda, attribuendosene la sostanziale paternità, è una modalità comunicativa illecita, in quanto svilisce l’impresa concorrente allorquando la stessa, su un iniziale prototipo altrui, abbia, comunque, svolto ulteriore ed autonoma attività di ricerca sviluppo.
Costituisce, inoltre, fattispecie di concorrenza sleale la comunicazione commerciale finalizzata ad evidenziare un’indimostrata superiorità tecnica del proprio modello rispetto a quello del concorrente, svilendone le pregresse attività progettuali. La pubblicità comparativa, per essere lecita, deve porre a confronto prodotti e servizi secondo criteri obiettivi e sulla base di elementi verificabili.
Tabelle di concordanza e marchi notori
La tecnica di commercializzazione attraverso “tabelle di concordanza” o di “equivalenza” determina una violazione dei diritti esclusivi spettanti al titolare del marchio ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera a) c.p.i.. L’intento contraffattorio dei marchi altrui viene implicitamente riconosciuto allorché si ricorre a un disclaimer che confessa l’intento di [ LEGGI TUTTO ]
Violazione di marchio, abuso di diritto e pratiche commerciali scorrette nel commercio elettronico
Nell’ambito del commercio elettronico, se l’annuncio di un terzo adombra l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare di un marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della [ LEGGI TUTTO ]