Principi in tema di direzione e coordinamento e di diritto di controllo del socio
L’esistenza di diritti particolari dei soci, previsti dallo statuto sociale, che consentono loro di influire sull’andamento della vita sociale anche delle società controllate non costituisce circostanza idonea a superare la presunzione prevista dall’art. 2497-sexies c.c., a mente del quale l’attività di direzione e coordinamento si presume con riguardo alle società controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Le determinazioni assunte dai soci della controllante nell’esercizio dei loro diritti particolari non esplicano alcun effetto diretto nella vita sociale della controllata, poiché devono essere sempre esternate tramite gli organi sociali della controllante.
L’assenza di indicazioni, nella visura camerale e nella corrispondenza della controllata, circa la sua soggezione all’attività di direzione e coordinamento della controllante è irrilevante, posto che la controllante non può trarre vantaggio dall’inosservanza degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis c.c. gravanti su di essa e sui suoi amministratori.
Il diritto previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. può essere esercitato non solo per tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, tra i quali rientra l’esercizio dei diritti particolari previsti dallo statuto sociale.
Gruppi di società, flussi informativi infragruppo e obblighi delle società di vertice, disciplina antiriciclaggio e identificazione del “titolare effettivo”, intervento di terzo in fase di reclamo cautelare
Le società appartenenti a un gruppo societario hanno il diritto di ottenere dalle società al vertice del gruppo le informazioni necessarie per consentire alle prime di adempiere gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela stabilite dal d.lg. 231-2007, in particolare al fine di permettere ai soggetti sottoposti a tale disciplina con cui le società appartenenti al gruppo intrattengono rapporti, [ LEGGI TUTTO ]
Inibizione della pubblicità effettuata ai sensi dell’art. 2497-bis per mancanza di un effettivo rapporto di controllo contrattuale
L’eventualità che i creditori di una società, che falsamente si pubblicizzi come soggetta ad attività di direzione e coordinamento, possano censurare in giudizio il comportamento della capogruppo nello svolgimento [ LEGGI TUTTO ]