La competenza nella querela di falso proposta contro un provvedimento giurisdizionale
La disciplina relativa alla querela di falso in via principale non contiene alcuna disposizione speciale in tema di individuazione del giudice territorialmente competente, con la conseguenza che trovano applicazione le regole generali. Nel caso in cui sia convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia non risulta, in ogni caso, applicabile al caso di specie l’art. 30 bis c.p.c., perché: (i) la norma richiamata si applica esclusivamente quando sono parti del procedimento magistrati; (ii) la Corte costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale del primo comma, ha limitato l’applicazione della norma alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato; (iii) la Corte di Cassazione ha comunque escluso l’applicabilità dell’art. 30 bis c.p.c. in caso di querela di falso contro provvedimenti giurisdizionali.
Querela di falso
È priva di fondamento la querela di falso proposta dalla società avverso una firma che il pubblico ufficiale non ha mai specificamente attribuito al suo legale rappresentante. La questione relativa alla mancata indicazione nella relata di notifica dell’identità e qualità della persona che ha ricevuto l’atto è estranea al giudizio di falso, potendo al più integrare una causa di nullità della notificazione, che è compito del giudice della causa di merito accertare.
Notifiche a mezzo PEC e querela di falso
La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso. Ciò in quanto, per un verso, gli atti dotati di siffatta speciale efficacia di pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei a incidere, comprimendole, sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata e, per altro verso, il tenore della richiamata disciplina secondaria (ove si discute in termini di opponibilità ai terzi, ovvero di semplice prova dell’avvenuta consegna del messaggio), induce ad escludere che la legge abbia inteso espressamente riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata. Pertanto, deve escludersi che alle ricevute delle notifiche a mezzo PEC sia attribuita fede privilegiata e che, conseguentemente, i file attestanti l’invio e il ricevimento degli atti allegati possano essere fatti oggetto di querela di falso.
Querela di falso: falsità della firma ed efficacia probatoria dei timbri sul passaporto
Notificazione a mezzo del servizio postale e querela di falso
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, in forza del disposto dell’art. 1 l. n. 890 del 1982, gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario. Pertanto, detta relazione di notifica, eseguita dall’agente postale, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni e dei fatti avvenuti in sua presenza, ivi compresa l’identità del destinatario che lo ha sottoscritto in sua presenza. Pertanto, il destinatario che intenda contestare di aver mai apposto la sua firma sull’avviso ha l’onere di impugnare il documento con la querela di falso.
Rapporto fra querela di falso e giudicato
La proposizione della querela di falso non è impedita dalla formazione del giudicato sulla situazione sostanziale, anzi è il presupposto – qualora venisse accolta e dichiarata la falsità di tutto o parte del materiale probatorio utilizzato dal giudice, purché rilevante ai fini della decisione – per la caducazione del giudicato medesimo. Ritenere altrimenti significherebbe rendere assolutamente inutilizzabile, salvo il caso di confessione della falsità del documento proveniente dalla parte che l’ha prodotto e se ne è avvalsa, lo strumento di cui all’art. 395, n. 2, c.p.c.
Principi in tema di querela di falso ex art. 221 comma 2 c.p.c.
Inesistenza ex art. 2479 ter c.c. della delibera assembleare: omessa convocazione dell’assemblea e falsificazione della sottoscrizione
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.
Relata di notifica e querela di falso
Quando la notificazione sia effettuata dall’ufficiale giudiziario nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c. o dall’ufficiale postale nelle forme stabilite dall’art. 8, co. 2 e 3, l. 890/1982, costituisce una mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso avverso la relata, il fatto che nell’indirizzo indicato si trovi la residenza effettiva del destinatario dell’atto e compete, quindi, al giudice del merito, in caso di contestazione, l’accertamento di tale circostanza sulla base delle prove fornite dalle parti ai fini della pronuncia sulla validità della notifica.
Notificazione eseguita dall’agente postale
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, in forza del disposto dell’art. 1 della legge n. 890 del 1982, gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto.