Successione nei rapporti pendenti dopo la cancellazione della società
Terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese della società consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che può definirsi, in senso lato, successorio, in forza del quale alla società estinta subentrano i (cessati) soci. Il fenomeno successorio non necessita di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati.
La disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l’art. 2490, co. 6, c.c. prevede la cancellazione d’ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno lato sensu successorio si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell’estinzione dell’ente e a fornire adeguata tutela all’interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l’individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti.
Cessione d’azienda e successione nei contratti
La cessionaria di un’azienda non subentra in un contratto di cui non vi è prova che conoscesse l’esistenza al momento della stipula della cessione.
Effetti del fallimento sui rapporti pendenti e clausola arbitrale
Non sussiste una automatica estinzione delle obbligazioni assunte dal soggetto fallito per effetto dell’intervenuto fallimento: ciò contrasterebbe con la funzione dell’art. 72 L. Fall., secondo il quale “sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento”. [ LEGGI TUTTO ]