Rapporto sociale e rapporto di scambio tra socio e cooperativa
Il socio di una cooperativa riveste un doppio ruolo: da un lato ha la qualifica di socio con il correlato obbligo di effettuare i conferimenti e di partecipare alla vita della società, dall’altro ha anche la qualifica di parte contrattuale – autonoma ed indipendente dalla cooperativa– nel momento in cui decide di acquisire i beni e i servizi che produce la cooperativa, sulla base di un rapporto di scambio tra socio e cooperativa. Proprio questa doppia posizione del socio della cooperativa (di socio e di autonoma parte contrattuale per gli acquisti dei beni prodotti dalla medesima cooperativa) diventa rilevante nel momento in cui occorre procedere alla liquidazione della quota del socio, liquidazione che si comporrà di due elementi: la liquidazione della quota sociale e la restituzione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi prodotti dalla cooperativa.
In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.
Nelle cooperative edilizie aventi ad oggetto la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e in proprietà ai soci, in caso di recesso avvenuto prima dell’assegnazione dell’alloggio prenotato, il socio ha diritto alla restituzione dell’intera somma anticipata in conto di costruzione, in virtù della posizione di creditore verso la cooperativa che il socio ha acquisito.
Deve essere respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo del socio di una società cooperativa a mutualità prevalente che contesti la debenza della sua quota sociale, ove la società provi che il socio aveva richiesto per iscritto la ammissione ed aveva sottoscritto le relative quote
In una società cooperativa a mutualità prevalente che esercita l’attività di garanzia collettiva dei fidi e rientra nella categoria legislativa dei “confidi” di cui all’art. 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, la cui attività principale è quella di agevolare l’accesso delle piccole-medio imprese al credito bancario, tramite la prestazione di garanzie di tipo mutualistico sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito, la relativa garanzia può essere rilasciata soltanto a coloro che ne siano soci.
Pertanto, laddove una diversa società richieda per iscritto di divenire socia della cooperativa mutualità prevalente e ne sottoscriva tante quote quante ne sono richieste, non potrà poi contestare il decreto ingiuntivo che le ingiunga il pagamento della quota sociale.
Cessazione del rapporto sociale e mutualistico nelle società cooperative. Principio di parità di trattamento.
Il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinché tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all’interno dell’organizzazione). [ LEGGI TUTTO ]