Cooperative edilizie: criteri di liquidazione della quota del socio receduto
Nelle società cooperative la persona del socio ha un doppio ruolo:da un lato, ha la qualifica di socio (con obbligo di effettuare i conferimenti e di partecipare alla vita della società); dall’altro, ha anche la qualifica di parte contrattuale quando decide di acquisire beni e servizi che produce la cooperativa (sulla base di un rapporto di scambio tra socio e cooperativa). Questa doppia posizione del socio di cooperativa diventa rilevante nel momento in cui occorre procedere alla liquidazione della quota del socio. Qualora quest’ultimo abbia eseguito in favore della cooperativa, oltre al conferimento per diventare socio, altri versamenti a titolo di acconti sul prezzo di vendita dei prodotti creati dalla cooperativa, la liquidazione si compone di due elementi: la liquidazione della quota sociale (che estingue il rapporto sociale) e la restituzione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi prodotti dalla cooperativa. Ne consegue che, sulla base dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo di acquisto del bene prodotto dalla cooperativa, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (cfr. Cass. civ. sez. III, 15.11.2016, n. 23215).
Recesso del socio di cooperativa edilizia e liquidazione della quota versata
Se la somma versata dal socio di cooperativa edilizia al momento dell’ammissione alla compagine sociale non contiene alcun riferimento all’assegnazione dell’immobile da costruire, il versamento deve essere imputato al pagamento della quota sociale, essendo questo ricollegabile non tanto al rapporto sinallagmatico finalizzato all’assegnazione dell’immobile, quanto piuttosto al rapporto di carattere associativo che discende dall’adesione al contratto sociale. Ne consegue che, in caso di recesso, l’obbligo di restituzione della cifra versata non è automatico e per la liquidazione occorre fare riferimento al bilancio dell’esercizio in cui il recesso si è verificato.
Il socio di cooperativa che si qualifichi quale recedente, onde non corrispondere un determinato contributo, ha l’onere di dimostrare l’invio della comunicazione di recesso in data antecedente alla delibera di imposizione del contributo
La causa in cui si dibatta della debenza del pagamento di contributi da parte dei soci di società cooperativa (nel caso di specie, un consorzio fidi) è di competenza del Tribunale delle Imprese. [ LEGGI TUTTO ]
Recesso del socio di cooperativa: condizione sospensiva ed onere probatorio
In tema di recesso del socio nei casi previsti dallo statuto, grava in capo al socio l’onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto di recesso.
Gli effetti del diritto di recesso possono essere subordinati dai patti sociali all’avveramento di una condizione sospensiva il cui onere probatorio incombe in capo al socio attore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., quale elemento costitutivo della domanda di accertamento del recesso dalla società.
Recesso convenzionale nelle società cooperative e competenza statutaria
Lo statuto della società cooperativa può legittimamente subordinare l’esercizio del recesso convenzionale alla ricorrenza di determinati presupposti o condizioni, tra cui l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio di amministrazione. In un caso analogo, all’organo amministrativo viene accordato il potere discrezionale di verificare la corrispondenza della singola fattispecie concreta alle previsioni statutarie dettate con riferimento all’esercizio del diritto di recesso.
Recesso del socio da cooperativa edilizia e tardività del diniego
Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia pervenuto un riscontro da parte della società il recesso del socio deve ritenersi definitivamente perfezionato per effetto del silenzio assenso sulla dichiarazione.
Diritto di recesso del socio di società cooperativa per mancata consegna di bene immobile
Il recesso da una società cooperativa può essere esercitato solo nei casi stabiliti dall’art. 2437 c.c. e nelle altre ipotesi eventualmente previste dallo statuto; ne deriva che, in assenza di apposita previsione statutaria, non può integrare [ LEGGI TUTTO ]
Recesso dalle cooperative edilizie a r.l.
Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell’esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella fase di cessazione del rapporto.
Rifiuto del recesso esercitato dal socio di cooperativa
Il recesso del socio di società cooperativa costituisce negozio unilaterale che lo statuto della società può sottoporre alla condizione dell’approvazione del consiglio di amministrazione, con la conseguenza che, in caso di rifiuto di provvedere o di diniego assoluto ed immotivato, detta condizione si considera avverata, perché il suo mancato avveramento è dipeso da causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario. Una motivazione in ordine al diniego del recesso è necessaria in ragione della possibilità di esercizio di controllo giurisdizionale sulle ragioni del diniego medesimo.
Azione di responsabilità sociale verso amministratore di società cooperativa e autonomia dei rapporti lavoristici e associativi in capo al socio
Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l’automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.