Inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di accertamento del diritto alla registrazione di un marchio in pendenza di un giudizio amministrativo di opposizione. Il caso Elettra Lamborghini
Premessa la reciproca autonomia della procedura amministrativa e di quella giudiziaria, deve precisarsi che l’eventuale rilascio o rifiuto del titolo da parte dell’UIBM all’esito del giudizio di opposizione non preclude il sindacato del giudice ordinario in punto di validità, non contraffazione ovvero decadenza dal diritto (art. 117 c.p.i.). Tuttavia, un simile sindacato può intervenire solo ed in quanto sia già intervenuto il rilascio del titolo da parte dell’Ufficio competente (art. 120 c.p.i.).Ne consegue che la decisione sulla domanda di validità/non contraffazione/decadenza di una privativa non può essere pronunciata finché sussista incertezza in ordine all’esistenza della privativa stessa, alla sua stabilità ed al suo ambito di protezione.
Tutelabile e registrabile il marchio di posizionamento apposto sulla quinta tasca dei jeans
È tutelabile e validamente registrabile il marchio di posizionamento – ancorché complesso – costituito da una stretta striscia di tessuto di qualsiasi colore apposta sulla quinta tasca di un paio di pantaloni […] che appare inclinata rispetto al dorso superiore della tasca sulla quale è apposta. Un siffatto segno può essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.
La tutela accordata al titolare della ditta
Ai sensi dell’art. 2564 c.c. – norma, posta a tutela del diritto dell’imprenditore al proprio segno distintivo costituito dalla ditta ed a proteggerlo dal pericolo di confusione, per effetto dell’uso, da parte di un altro imprenditore, di una ditta uguale o simile -, il titolare della ditta, che per primo, se si tratta di società commerciale, ha iscritto la ditta nel registro delle imprese, in presenza dell’uso da parte di impresa concorrente di un segno distintivo uguale o simile e laddove vi sia una confondibilità potenziale presso il pubblico, data dalla sovrapposizione dell’oggetto delle imprese concorrenti e del luogo di svolgimento dell’attività, ha diritto di pretendere che l’impresa concorrente integri o modifichi la ditta con indicazioni atte a differenziarla dalla propria.
La suddetta disposizione è poi richiamata, per i nomi sociali, dall’art. 2567 c.c. e, per le insegne, dall’art. 2568 c.c..
La tutela accordata al titolare della ditta dall’art. 2564 c.c., nel caso che altri faccia uso di ditta uguale o simile e ciò possa creare confusione per l’oggetto delle rispettive attività ed il luogo in cui sono esercitate, viene a concorrere con la tutela contro atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 n. 1 c.c., .qualora, oltre alla suddetta confondibilità, sufficiente per l’applicazione del citato art.2564 c.c., si verifichi anche una situazione idonea ad arrecare pregiudizio, ad incidere cioè negativamente sul profitto che l’imprenditore tende ad ottenere attraverso l’esercizio dell’impresa.
Tale ultimo requisito, peraltro, non richiede un danno già prodottosi, in relazione ad un’attività concorrenziale in atto, e deve essere ravvisato anche in relazione ad una concorrenza potenziale, alla stregua di una estensione od espansione in futuro dell’attività imprenditoriale, che si presenti in termini non di mera possibilità, ma di rilevante probabilità (cfr. Cass. 1/3/1986 n. 1310).
L’interesse tutelato, nell’ ipotesi di cui all’ art. 2598 n. 1 c.c., che pone il divieto specifico di atti confusori inerenti i nomi e segni distintivi o i prodotti, è quello dell’imprenditore all’ identità commerciale, oltre al correlativo interesse dei consumatori contro gli sviamenti dagli stessi atti determinati, dovendosi invece ritenere estraneo alle finalità della norma l’interesse all’ esclusività dell’adozione di forme non distintive o aventi carattere funzionale. E’, infatti, meritevole di tutela, sotto il profilo della concorrenza sleale, anche l’aspetto caratteristico esteriore (il profilo, i colori caratteristici, la sagoma degli edifici) dell’organizzazione aziendale, avente valore distintivo dell’organizzazione in sé, in quanto comunemente proprio i colori, i simboli, i connotati esteriori del complesso aziendale, nella loro impressione di insieme, presenti costantemente in una data organizzazione e non rispondenti ad esigenze funzionali, esercitano una funzione di richiamo a distanza del consumatore, il quale, quando rinviene uno o più di detti elementi, si attende di rinvenire gli altri o di trovarsi di fronte ad una sede di una data azienda ed è indotto a presumere che il prodotto ivi commercializzato provenga da quella certa impresa. Sotto questo profilo particolarmente rilevante è l’insegna, quale segno distintivo del locale dove si svolge l’attività imprenditoriale.
Nullità del marchio per mancanza di novità in presenza di un identico marchio di fatto
Ai sensi dell’art. 25 lett. a) c.p.i., è nullo per mancanza del requisito di novità ex art. 12 lett. a) c.p.i., il marchio registrato costituito da un segno che alla data del deposito della domanda risulti essere identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se [ LEGGI TUTTO ]
Rinnovazione del marchio e decadenza per non uso del marchio rinnovato
La norma sulla decadenza intende evitare che si possa riservare l’esclusiva del marchio ad libitum per un periodo di tempo indefinito, stabilendo [ LEGGI TUTTO ]
Giudizio di contraffazione di marchi simili registrati per classi merceologiche differenti
Nell’ambito di un giudizio di contraffazione , l’intervenuta rinuncia al marchio registrato da parte del preteso contraffattore fa cessare la materia contendere sulla domanda di nullità del marchio rinunciato, ma [ LEGGI TUTTO ]